Cassazione Civile, Ordinanza n. 29631/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un medico dirigente titolare di incarico di alta specializzazione nei confronti della propria amministrazione sanitaria, per il ritardo nell'espletamento della procedura di graduazione/pesatura degli incarichi dirigenziali, ritenuto fonte di perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto un danno liquidato in euro 150 mensili per il periodo 1.1.2008-31.12.2012; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'amministrazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato il fatto che le somme non corrisposte a titolo di retribuzione variabile sarebbero confluite nel fondo per la retribuzione di risultato, con conseguente incremento di quest'ultima e quindi indebita locupletazione in caso di ulteriore ristoro; inoltre ha sostenuto che il contratto individuale, con una retribuzione di posizione "unificata", avrebbe precluso ulteriori pretese e che non vi fosse un inadempimento imputabile, essendo la pesatura una procedura complessa avviata già nel 2007; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni relative sia all'asserita accettazione contrattuale della retribuzione unificata sia alla non imputabilità dell'inadempimento. Il medico ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha respinto le censure relative alla pretesa abdicazione del lavoratore ai diritti derivanti dalla contrattazione collettiva e alla lamentata omessa pronuncia, ritenendo corretta la decisione di merito sull'imputabilità dell'inadempimento e irrilevante la motivazione omessa su una questione di diritto già correttamente risolta. Ha invece accolto la doglianza relativa alla compensatio lucri cum damno: poiché la disciplina collettiva prevede la temporanea utilizzazione nel fondo per la retribuzione di risultato delle risorse rimaste disponibili nel fondo per la retribuzione di posizione, la corte d'appello avrebbe dovuto esaminare anche d'ufficio se il mancato pagamento della parte variabile avesse determinato un corrispondente incremento della retribuzione di risultato, con possibile riduzione o elisione del danno risarcibile. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo con rinvio al giudice di merito per l'accertamento in fatto dell'effettivo effetto compensativo e per la decisione conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che grava sul datore di lavoro la prova dei fatti estintivi, impeditivi o della non imputabilità dell'inadempimento.
Usato per qualificare la responsabilità da inadempimento dell'ente datore di lavoro e l'esigenza di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Parametro del motivo relativo al dedotto error in procedendo per omessa pronuncia.
La Corte afferma che l'omessa motivazione su una questione di diritto non comporta cassazione se il giudice ha comunque raggiunto la soluzione corretta; la censura di omessa pronuncia è quindi irrilevante nei limiti indicati.
Richiamato per escludere che la contrattazione individuale possa derogare in peius alla contrattazione collettiva in danno del lavoratore.
art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001
Richiamato insieme all'art. 2077 c.c. per affermare la prevalenza della disciplina collettiva rispetto a quella individuale peggiorativa.
Usato per il rinvio alle motivazioni di un precedente conforme.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Interpretato in senso costituzionalmente orientato, nel senso che la Corte può correggere la motivazione e enunciare le ragioni in diritto anche in presenza di un error in procedendo, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 è ritenuta infondata rispetto al profilo accolto.
art. 50, co. 4, CCNL di Area 1998-2001
"devono essere integralmente utilizzati"; "eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo"
La Corte lo interpreta nel senso che le risorse non erogate sul fondo della retribuzione di posizione confluiscono temporaneamente nel fondo della retribuzione di risultato, potendo generare un vantaggio compensativo rilevante ai fini del danno risarcibile.
Cass. S.U. 25 novembre 2008, n. 28056
Richiamata per il principio secondo cui la compensatio lucri cum damno ricorre quando vantaggio e danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti.
Cass. 9 marzo 2023, n. 7110
Precedente conforme sulla dirigenza medica: l'omessa graduazione degli incarichi non legittima l'adempimento in forma specifica ma il risarcimento del danno da perdita di chance, con onere del datore di provare i fatti estintivi o la non imputabilità.
Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476
Richiamata per ribadire i limiti del giudizio di legittimità, non idoneo a riesaminare il merito dell'apprezzamento probatorio.
Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148
Richiamata per il medesimo principio sui limiti del sindacato di legittimità.
Cass. S.U. 2 febbraio 2017, n. 2731
Richiamata per il principio secondo cui, quando il giudice abbia comunque deciso correttamente la questione di diritto, la Corte può correggere la motivazione anche in presenza di omessa pronuncia o motivazione.
Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663
Richiamata in tema di correzione della motivazione e irrilevanza dell'omissione su questione di diritto correttamente risolta.
Cass. 13 giugno 2023, n. 16808
Richiamata per qualificare la compensatio come eccezione in senso lato.
Cass. 24 novembre 2020, n. 26757
Richiamata per la stessa qualificazione della compensatio come eccezione in senso lato.
Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217
Richiamata sul criterio della "minima unità" ai fini del giudicato interno e della devoluzione in appello.
Cass. 17 aprile 2019, n. 10760
Richiamata sul medesimo criterio della minima unità suscettibile di giudicato interno.
Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728
Richiamata sul medesimo criterio della minima unità suscettibile di giudicato interno.
Cass. 30 marzo 2023, n. 9040
Precedente confermato dalla Corte sul tema della confluenza delle risorse dal fondo di posizione a quello di risultato e sulla rilevanza della compensatio lucri cum damno.
Cass. 3 novembre 2020, n. 24260
Richiamata solo in via analogica sul rilievo officioso di questioni giuridiche già emerse in causa.
Cass. 16 maggio 2016, n. 9993
Richiamata solo in via analogica sul rilievo officioso di questioni giuridiche già emerse in causa.
Massime di principio
- In materia di dirigenza medica, l'obbligo della pubblica amministrazione di attivare e completare la procedura di graduazione e pesatura degli incarichi non viene meno per il mancato rispetto dei termini interni di consultazione o per la mancata conclusione delle trattative; la sua violazione fonda una domanda risarcitoria da perdita di chance, non un'azione di adempimento in forma specifica.
- Nel giudizio di responsabilità da inadempimento del datore di lavoro, il creditore deve allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento; sul debitore grava la prova dei fatti estintivi o impeditivi e della non imputabilità dell'inadempimento.
- La contrattazione individuale non può derogare in peius alla contrattazione collettiva in danno del lavoratore; un'asserita accettazione di un trattamento "unificato" deve essere specifica e non può valere come rinuncia generale ai diritti derivanti dal contratto collettivo.
- Quando il mancato pagamento di una voce retributiva determina, in forza della disciplina collettiva, la confluenza delle risorse residue in un diverso fondo da cui derivi un vantaggio economico per il lavoratore, il giudice deve verificare se tale vantaggio integri una compensatio lucri cum damno e quindi riduca il danno risarcibile.
- La compensatio lucri cum damno è configurabile quando vantaggio e danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto inadempiente; il giudice di merito deve accertare in fatto l'effettiva esistenza del beneficio compensativo.
- Se una questione di diritto è stata introdotta in causa e la sua soluzione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può correggere la motivazione del giudice di merito e decidere nel merito della questione anche in presenza di un'omissione argomentativa.
- La deduzione dell'incremento di un diverso emolumento collegato al medesimo fatto dannoso può essere rilevante anche d'ufficio quando risulta dagli atti e dalla disciplina collettiva applicabile.
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