Cassazione Penale, Ordinanza n. 15550/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente, sostenendo che la droga rinvenuta fosse destinata a uso esclusivamente personale e che, quindi, dovesse applicarsi la disciplina amministrativa di cui all'art. 75 D.P.R. n. 309/1990 anziché la rilevanza penale della detenzione finalizzata allo spaccio. Con un secondo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un'effettiva critica della motivazione della sentenza d'appello, e che mirassero in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. Quanto al merito, ha ritenuto logica e congrua la motivazione della Corte territoriale sulla destinazione allo spaccio della sostanza, valorizzando quantità, modalità di confezionamento, rinvenimento di bilancini di precisione, contesto di piazza di spaccio e assenza di attività lavorativa lecita. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, fondato su assenza di elementi positivi e su precedenti penali specifici e reiterati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La difesa invocava l'applicazione della disciplina dell'uso personale della sostanza stupefacente; la Corte ha escluso che i fatti consentissero di ricondurre la detenzione a tale ipotesi, ritenendo invece giustificata la qualificazione in termini di detenzione finalizzata allo spaccio sulla base del quadro indiziario complessivo.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché motivato con riferimento a elementi ritenuti rilevanti: assenza di elementi positivi e precedenti penali specifici e reiterati.
È stata applicata la disciplina sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 73-bis, comma primo, lett. a), D.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la norma tabellare per ribadire che il solo superamento dei limiti quantitativi non crea una presunzione automatica di destinazione a uso non personale, ma costituisce un elemento da valutare insieme agli altri indici del caso concreto.
art. 73, comma primo bis, lett. a), D.P.R. n. 309 del 1990
Il superamento del limite tabellare non è di per sé decisivo, ma può concorrere, unitamente ad altri elementi oggettivi e soggettivi, a fondare la conclusione sulla destinazione allo spaccio.
Massime di principio
- In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la destinazione della droga va accertata globalmente sulla base di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, quando la condotta non sia immediatamente indicativa del consumo personale.
- Il solo dato ponderale della sostanza, anche se superiore ai limiti tabellari, non determina una presunzione assoluta di destinazione a uso non personale; esso può però concorrere con altri indici probatori a dimostrare la finalità di spaccio.
- La presenza di elementi quali confezionamento della droga, strumenti per il frazionamento o la pesatura, contesto ambientale di spaccio, atteggiamento dell'agente e assenza di lecite fonti di sostentamento può legittimare la conclusione sulla destinazione a terzi.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rivalutazione alternativa delle prove: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare concreti travisamenti o illogicità manifeste.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- È legittima la valorizzazione dello stesso fatto storico in più passaggi del giudizio, purché per finalità diverse e coerenti con i rispettivi segmenti della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15511/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15514/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2025 del 18/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →