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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12891/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca chiede il rimborso di maggiori imposte IRES versate per gli anni 2008 e 2009 derivanti, a suo avviso, da una doppia imposizione. Negli anni 2006-2007 la banca aveva contabilizzato accantonamenti poi ritenuti non inerenti dall'Amministrazione e recuperati a tassazione mediante avvisi; la banca ha pagato tali somme. Successivamente, negli anni 2008-2009, i precedenti accantonamenti sono stati stornati contabilmente come sopravvenienze attive con conseguente riduzione dei costi deducibili e quindi nuova imposizione fiscale sugli stessi valori. La banca sostiene che ciò ha determinato un duplice prelievo (imposizione per recupero 2006/2007 e imposizione nei 2008/2009) e ha chiesto il rimborso; l'Agenzia ha negato, i giudici di merito hanno respinto il ricorso, la Cassazione è stata chiamata a decidere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della banca. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'istanza di rimborso per doppia imposizione. Ha ritenuto che, allorquando un avviso di accertamento fondato sul principio di competenza diventa definitivo (anche per adesione) e conseguentemente si verifica un'imposizione duplicata sugli stessi componenti di reddito, il pagamento effettuato in eccedenza è indebito e dà diritto al rimborso; ha inoltre ritenuto tempestiva l'istanza (decorrenza biennale dall'acquiescenza definitiva). Le spese di lite dei gradi di merito sono compensate, mentre l'Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 163 Tuir

    art. 163 del D.P.R. n. 917/1986

    Principio del divieto di doppia imposizione: la Corte lo applica per accertare che, se a seguito di un atto definitivo (anche per adesione) un medesimo componente è stato tassato in anni diversi, il pagamento successivo può risultare indebito e va rimborsato.

  • art. 67, comma 1, DPR 600/1973

    art. 67, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata in combinato disposto con le regole sulla determinazione del reddito e deducibilità dei costi; la censura verteva sull'errata applicazione di tali criteri temporali di imputazione.

  • art. 109, comma 1, Tuir

    art. 109, comma 1, D.P.R. n. 917/1986

    Norma sul trattamento delle sopravvenienze e degli elementi straordinari; evocata nel contesto della qualificazione contabile delle poste (sopravvenienze attive) che hanno inciso sui redditi 2008/2009.

  • art. 21, d.lgs. 546/1992

    art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Stabilisce il termine biennale entro il quale il contribuente deve chiedere il rimborso; la Corte ha precisato che questo termine decorre dalla data di definitività dell'avviso di accertamento che ha determinato la situazione di doppia imposizione (es. acquiescenza).

  • art. 5-bis, d.lgs. 218/1997

    art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997 (adesione al processo verbale di constatazione)

    L'adesione al PVC rileva come atto che rende definitivo l'accertamento; se da tale adesione scaturisce una doppia imposizione oggettiva, il pagamento successivo può essere qualificato indebito e rimborsabile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    Norma processuale che ha consentito alla Corte di Cassazione di decidere immediatamente nel merito, senza rinvio, essendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il principio del divieto di doppia imposizione (art. 163 TUIR) può giustificare il rimborso quando, per effetto di un atto definitivo di accertamento (anche per adesione), lo stesso componente reddituale è stato tassato in anni diversi.
  • La richiesta di rimborso per indebiti deriva deve essere proposta nei termini di legge: il termine biennale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 decorre dalla definitività dell'accertamento che ha generato la duplicazione fiscale (es. data di acquiescenza).
  • Non è automaticamente precluso il rimborso perché l'errore originario sia imputabile al contribuente: se esiste una situazione di doppia imposizione oggettiva conseguente a un atto definitivo, il contribuente può ottenere restituzione anche se l'errore iniziale proveniva da suoi comportamenti.
  • Tuttavia, se la maggiore imposizione deriva da una volontaria e arbitraria scelta del contribuente di modificare l'imputazione temporale delle componenti (aggiramento del principio di competenza), l'Amministrazione può legittimamente resistere; occorre distinguere tra manipolazione soggettiva e imposizione oggettiva derivante da atti amministrativi definitivi.
  • In casi analoghi è cruciale documentare le date di pagamento, la definitività dell'accertamento (es. adesione) e la coincidenza delle poste tassate per ottenere il rimborso; la Corte può decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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