Cassazione Civile, Ordinanza n. 19900/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (mandatario)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un compendio ereditario comprendente terreni agricoli e un’azienda agrituristica. Le eredi venditrici hanno sostenuto di non aver ricevuto il prezzo pattuito per i terreni, salvo una somma parziale, e hanno quindi chiesto l’annullamento o la nullità della compravendita del 25 agosto 2005 per vizio del consenso e illiceità della causa, oltre alla restituzione dei beni. Hanno inoltre domandato il risarcimento del danno nei confronti del procuratore speciale, assumendo che questi avesse violato i doveri del mandato ex artt. 1710 e 1713 c.c. e che avesse gestito in modo scorretto la vicenda dei pagamenti e dei debiti ereditari. Infine, hanno contestato anche la cessione dell’azienda agrituristica effettuata da una sola coerede, sostenendo che il bene fosse caduto in comunione ereditaria e che la vendita dovesse essere dichiarata inefficace o nulla. In appello le attrici hanno proposto querela di falso contro le quietanze di pagamento, affermando che fossero state firmate in bianco e poi riempite abusivamente, e hanno dedotto altresì la mancata esibizione della documentazione bancaria e l’omessa considerazione di profili di nullità del contratto. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la querela di falso, ha ritenuto tardivo e comunque non rituale il disconoscimento delle quietanze e ha attribuito a tali scritture efficacia confessoria; ha invece accolto la censura relativa all’azienda agrituristica, qualificando la vendita come alienazione di cosa parzialmente altrui e dichiarandola inefficace nei confronti delle appellanti, con condanna dell’acquirente alla restituzione dell’azienda. In cassazione le ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) omesso riconoscimento del dolo contrattuale e dei vizi del consenso ex art. 1427 c.c.; 2) violazione dell’art. 1199 c.c. e erronea attribuzione di efficacia confessoria alle quietanze, deducendo anche una confessione giudiziale incompatibile del procuratore; 3) violazione degli artt. 1710 e ss. c.c. per responsabilità del mandatario, assumendo che il procuratore avesse gestito in modo scorretto la vendita e il riparto del ricavato; 4) violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. nonché degli artt. 1418 e 1421 c.c., per non avere la Corte valorizzato la mancata esibizione di documenti bancari e per non avere rilevato d’ufficio la nullità del contratto. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo decisive le quietanze sottoscritte dalle venditrici, l’inammissibilità della querela di falso per difetto di specificità e idoneità dei mezzi di prova, e l’insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito sulla condotta del procuratore e sull’assenza di nullità del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al presunto dolo contrattuale, alla contestazione dell’efficacia probatoria delle quietanze, alla responsabilità del procuratore e alla dedotta nullità del contratto. Ha affermato che le dichiarazioni di quietanza, non efficacemente scalfite da querela di falso ammissibile o da disconoscimento rituale, conservano piena efficacia probatoria e confessoria; che la mancata esibizione della documentazione bancaria non è sufficiente a travolgere tale efficacia; e che le ulteriori doglianze implicavano valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Ne è derivata la conferma della decisione impugnata nella parte relativa ai terreni e al rigetto delle pretese risarcitorie verso il procuratore, con condanna della parte ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il dolo contrattuale richiede allegazioni specifiche di fatti idonei a dimostrare il vizio del consenso; in mancanza di una concreta base fattuale, la censura non può essere accolta.
La quietanza rilasciata dalle parti conserva efficacia probatoria piena se non validamente contestata; non è sufficiente una diversa ricostruzione difensiva non supportata da querela di falso ammissibile.
La responsabilità del mandatario presuppone la prova di una gestione negligente o infedele; se il pagamento risulta provato e l’attività del procuratore si esaurisce nell’esecuzione degli accordi, viene meno il fondamento della pretesa risarcitoria.
L’obbligo di rendiconto non può essere fatto valere in astratto, ma richiede la prova di somme o attività effettivamente gestite dal mandatario in modo tale da imporre la rendicontazione richiesta.
La mancata esibizione di documentazione richiesta dal giudice non determina automaticamente l’accoglimento della tesi di parte, se il giudice di merito valuta comunque preponderanti altre prove documentali.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione risulta sostanzialmente esaminata e decisa dalla Corte territoriale.
La nullità del contratto non può essere dichiarata in assenza di un concreto vizio di nullità; una divergenza interpretativa tra atti interni e atto pubblico, da sola, non integra nullità.
Il rilievo officioso della nullità presuppone l’esistenza di un vizio effettivo del contratto, non potendo supplire a una mera contestazione di fatto non dimostrata.
La querela di falso può essere dichiarata inammissibile quando i mezzi di prova dedotti siano inidonei o la prospettazione sia generica e manifestamente infondata.
La scrittura privata non disconosciuta ritualmente conserva piena efficacia probatoria anche quanto al contenuto confessoriamente dichiarato.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La quietanza sottoscritta dalla parte, se non validamente contestata mediante querela di falso ammissibile o rituale disconoscimento, fa piena prova dell’avvenuto pagamento e può assumere efficacia confessoria.
- La querela di falso è inammissibile quando i mezzi di prova dedotti non sono astrattamente idonei a privare il documento della sua efficacia probatoria o quando la deduzione è generica e manifestamente infondata.
- Il vizio del consenso per dolo non può essere desunto in modo meramente assertivo: occorre l’allegazione di fatti specifici e coerenti, idonei a dimostrare l’inganno e il nesso causale con la stipulazione.
- La responsabilità del mandatario richiede la prova di una concreta mala gestio; se il giudice di merito accerta che il mandatario ha solo eseguito accordi già definiti e che il pagamento è avvenuto, la censura non può essere riesaminata in cassazione come merito.
- La mancata esibizione di documenti richiesti non travolge di per sé la prova già acquisita, quando il giudice ritenga attendibili e preponderanti altre risultanze documentali.
- La nullità del contratto non può essere affermata o rilevata d’ufficio sulla base di mere incongruenze tra atti interni e atto pubblico, se non emerge uno specifico vizio rientrante nelle ipotesi legali di nullità.
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