Sentenza del 10/12/2019 n. 32188 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T.R. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione, sostenendo che il suo intervento nel giudizio promosso dall'associazione fosse ammissibile e che egli potesse contestare autonomamente le sanzioni irrogate per le violazioni fiscali attribuitegli quale autore materiale. La Corte ha precisato che l'intervento adesivo dipendente nel processo tributario è in astratto ammissibile quando l'atto impositivo può produrre effetti diretti nei confronti del terzo, come nel caso dei coobbligati solidali. Tuttavia, T.R. aveva formulato domande e censure autonome, trasformando il proprio intervento in un vero e proprio ricorso contro l'atto sanzionatorio, presentato oltre il termine di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata. T.R. era astrattamente legittimato a intervenire nel giudizio con intervento adesivo autonomo, in quanto coobbligato solidale con l'associazione per le sanzioni. Tuttavia, poiché aveva proposto domande autonome dopo la scadenza del termine per impugnare l'atto, il suo intervento è stato dichiarato inammissibile. T.R. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 3
La norma è stata interpretata nel senso che il terzo direttamente pregiudicato dall'atto impositivo può intervenire nel processo tributario, anche con intervento adesivo autonomo, quando vanta una posizione giuridica propria connessa alla controversia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 6
L'intervento non può essere utilizzato per eludere il termine di decadenza previsto per l'impugnazione autonoma dell'atto. Se il terzo formula domande proprie dopo la scadenza del termine, l'intervento è inammissibile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
L'autore materiale della violazione e il soggetto, come un'associazione priva di personalità giuridica, chiamato a risponderne possono essere coobbligati solidali al pagamento delle sanzioni, dando luogo a rapporti autonomi e a litisconsorzio facoltativo.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
La limitazione della responsabilità sanzionatoria alle persone giuridiche non è stata ritenuta applicabile alle associazioni prive di personalità giuridica.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un terzo può intervenire quando l'atto impositivo produce effetti giuridici diretti nei suoi confronti, ad esempio perché è coobbligato solidale per le sanzioni.
- L'intervento adesivo dipendente è ammissibile solo se il terzo sostiene la domanda già proposta da un'altra parte senza introdurre contestazioni o domande autonome.
- Se il terzo intende contestare personalmente la propria responsabilità o chiedere l'annullamento delle sanzioni, deve proporre un intervento adesivo autonomo equiparabile a un ricorso.
- L'intervento autonomo deve essere effettuato entro il termine di decadenza previsto per l'impugnazione dell'atto; non è possibile recuperare un termine ormai scaduto intervenendo in un giudizio già promosso da un altro soggetto.
- La corretta qualificazione processuale dell'intervento dipende dal suo contenuto effettivo: se amplia il thema decidendum con censure proprie, viene considerato un ricorso autonomo, anche se formalmente presentato come intervento.
- Quando più soggetti sono responsabili per rapporti sanzionatori autonomi ma collegati, ciascuno può difendersi nel giudizio degli altri, ma deve rispettare i propri termini e formulare correttamente il tipo di intervento.
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