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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35215/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere l'indennizzo previsto da una polizza assicurativa a seguito di un furto subito nel proprio locale commerciale. La compagnia aveva contestato la copertura e, soprattutto, la legittimazione attiva dell'attrice, rilevando che la polizza risultava intestata a un'altra società. In primo grado l'attrice aveva chiesto di essere rimessa in termini per produrre un'appendice di variazione della polizza che attestava il subentro nella posizione contrattuale, ma la richiesta era stata respinta per mancata prova dell'incolpevole decadenza. In appello la società aveva insistito per la riforma della decisione e aveva prodotto nuovi documenti, tra cui l'appendice di polizza, e-mail interne e una denuncia-querela, sostenendo che tali elementi dimostrassero il subentro e una condotta ostruzionistica della compagnia. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 345 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la nuova prova documentale e impedito l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su di lei.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata: per i documenti formatisi prima della sentenza di primo grado mancava la prova che non fossero stati prodotti per causa non imputabile alla parte, come richiesto dall'art. 345 c.p.c.; per i documenti successivi alla sentenza di primo grado, invece, la Corte territoriale li aveva reputati irrilevanti ai fini della decisione, e tale ratio non era stata specificamente censurata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    nuove produzioni documentali in appello

    nel testo applicabile la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa a sé non imputabile; la censura deve aggredire specificamente tale ratio

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro formale della censura proposta, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non decisiva

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare la valutazione di inammissibilità

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte precisa che non era stato dedotto un omesso esame di fatti storici decisivi, ma solo un apprezzamento alternativo rispetto a quello del giudice di merito

  • d.l. n. 83/2012

    ha modificato il regime delle nuove produzioni documentali in appello, rilevante ratione temporis

  • L. n. 134/2012

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per l'applicabilità del regime processuale

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma inseritrice della previsione sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello, la produzione di documenti nuovi è ammissibile solo se la parte dimostra in modo specifico di non aver potuto produrli nel primo grado per causa non imputabile; la mera affermazione di difficoltà di reperimento non basta.
  • La censura in cassazione contro il diniego di ammissione di nuovi documenti deve confrontarsi con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: se il giudice d'appello ha escluso la produzione per tardività e, in ogni caso, per irrilevanza, è inammissibile il ricorso che attacchi solo uno di questi profili.
  • Non è sufficiente contrapporre alla valutazione di merito del giudice una lettura alternativa dei documenti: occorre dedurre un vizio specifico riconducibile ai motivi di ricorso previsti dall'art. 360 c.p.c., altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta, oltre alle spese, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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