Cassazione Civile, Ordinanza n. 36257/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva subito gravi lesioni in un incidente stradale avvenuto durante un pattugliamento notturno finalizzato alla perlustrazione del territorio e alla verifica del rispetto degli arresti domiciliari di alcuni soggetti. Nei giudizi di merito era stata negata la spettanza dei benefici economici previsti per le vittime del dovere, perché l'evento era stato ritenuto occorso nello svolgimento di un'attività ordinaria, esposta a un rischio generico analogo a quello degli utenti della strada, e non in una delle attività tipiche rischiose previste dalla norma; inoltre, non era stata provata la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative idonee a ricondurre il caso alla disciplina estensiva del comma 564. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, in primo luogo, vizio motivazionale e violazione delle norme invocate, sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo eccessivamente restrittivo la nozione di rischio connesso all'attività di ordine pubblico e quella di missione di qualunque natura rilevante per l'equiparazione alle vittime del dovere; in secondo luogo, ha censurato la liquidazione delle spese di lite, ritenendola eccessiva rispetto all'attività effettivamente svolta dalla difesa avversaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. Sul secondo motivo ha osservato che la liquidazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza, che nel caso non risultava leso. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 563, L. n. 266 del 2005
delimita l'ambito delle attività tipiche rischiose che consentono il riconoscimento dei benefici economici; la Corte d'appello, condivisa in rito la decisione, ha escluso che il caso vi rientrasse.
art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005
missioni di qualunque natura
richiede, per l'equiparazione alle vittime del dovere, che le conseguenze invalidanti dipendano da particolari condizioni ambientali od operative; nel caso è stata ritenuta mancante la prova di tali circostanze.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nei giudizi soggetti a doppia conforme il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
in caso di doppia conforme preclude il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. salvo che il ricorrente specifichi la diversità delle basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
ha riformulato il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la disciplina della doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per la dedotta violazione di norme di diritto sulla liquidazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
invocato dal ricorrente per contestare la misura delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- La qualificazione di un evento ai fini dei benefici per vittime del dovere richiede la dimostrazione che la lesione sia ricollegabile alle attività o alle missioni contemplate dalla legge e, per l'equiparazione, a particolari condizioni ambientali o operative; in difetto di prova di tali circostanze, il diritto non sussiste.
- La liquidazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza o di specifiche regole legali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, quando dovuto.
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