Cassazione Penale, Sentenza n. 38405/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale che ha rigettato l'istanza di riesame della misura custodiale (custodia in carcere) applicata con ordinanza del GIP del 07/03/2023 per i reati connessi alla detenzione e cessione di stupefacenti. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego della qualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sostenendo che il Tribunale aveva interpretato in modo estensivo il criterio dei "mezzi, modalità o circostanze dell'azione", senza valutare adeguatamente i profili oggettivi della fattispecie e omettendo di motivare sull'effettiva connessione fra la violazione della misura cautelare e la partecipazione del ricorrente a un circuito criminale più ampio.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha confermato la valutazione del GIP e del Giudice del riesame che avevano escluso l'ipotesi di lieve entità. Il Tribunale ha ritenuto rilevanti: il regime di arresti domiciliari già in corso per pregresse attività di spaccio, il rinvenimento presso l'abitazione di hashish (10,20 g), marijuana (20,00 g) e cocaina (1,6 g), il confezionamento frazionato, la presenza di materiale per il confezionamento e il taglio, nonché elementi probatori che attestano un collegamento stabile con altro soggetto (Lucaioli Nicola) quali due cellulari con foto e appunti corrispondenti a bigliettini rinvenuti in disponibilità del coimputato. Da ciò è stata logicamente tratta la conclusione della non occasionalità dell'attività di spaccio. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma riguardante le circostanze aggravanti e la responsabilità concorrente; citata in relazione alla qualificazione della fattispecie e alle aggravanti contestate.
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disciplina la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e la particolare figura di reato; il comma 5 prevede l'ipotesi di lieve entità, la cui applicazione richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza. Nel caso concreto il Tribunale ha escluso la lieve entità in base alle modalità e alle circostanze emerse.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale cui la cancelleria deve adempiere dopo la declaratoria; richiamata per gli adempimenti successivi alla sentenza.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018 citata)
Richiama il principio consolidato che ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità occorre una valutazione complessiva della fattispecie (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza); il Tribunale ha seguito tale principio nel rigetto del favorevole inquadramento.
Massime di principio
- L'ipotesi di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 richiede una valutazione complessiva e non solo quantitativa: vanno considerate modalità, mezzi, circostanze, qualità e quantità della sostanza.
- La presenza di confezionamento frazionato, materiale per il confezionamento/taglio, note o registrazioni e più tipologie di stupefacente è indizio significativo di destinazione alla cessione e tende ad escludere la lieve entità.
- Il fatto che il soggetto fosse già sottoposto a misura cautelare (es. arresti domiciliari per analoghe attività) aggrava la valutazione e favorisce l'esclusione del trattamento di favore.
- La prova di collegamenti stabili con altri soggetti (contatti continuativi, corrispondenze di appunti/registrazioni tra telefoni di soggetti diversi) rafforza l'idea di partecipazione a un circuito di spaccio strutturato anziché di attività occasionale.
- In sede di riesame/impugnazione cautelare il Collegio tende a confermare le valutazioni motivate del GIP se queste offrono una ricostruzione logica e complessiva dei fatti; i ricorsi che non prospettano elementi nuovi o vizi sostanziali nella motivazione sono spesso dichiarati inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entità, l'indagato deve fornire elementi obiettivi che smentiscano la destinazione alla cessione (es. assenza di materiale da taglio/confezionamento, esclusivo uso personale, quantitativi molto piccoli e circostanze che escludono il collegamento con altri soggetti).
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