Cassazione Civile, Ordinanza n. 29595/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., notificato a un conducente che viaggiava a 85 km/h in un tratto con limite di 70 km/h. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo illegittima la sanzione perché la postazione di controllo della velocità, costituita da un dispositivo Scout Speed installato su veicolo di polizia locale, non sarebbe stata preventivamente segnalata in violazione dell'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. Il Tribunale aveva confermato l'annullamento, affermando che l'obbligo di preventiva segnalazione vale per tutte le postazioni di controllo e non può essere derogato da fonti secondarie. Il Comune, ricorrendo per cassazione, deduceva la violazione dell'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. in relazione al d.m. 15 agosto 2007, sostenendo che l'art. 3 di tale decreto esonera dalla presegnalazione i dispositivi di rilevamento installati a bordo di veicoli e utilizzati in modalità dinamica o ad inseguimento, come lo Scout Speed.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che l'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. stabilisce un obbligo generale di preventiva segnalazione e che il decreto ministeriale del 15 agosto 2007, quale fonte subordinata, può disciplinare soltanto le modalità di impiego e di segnalazione delle postazioni, non introdurre un'esenzione dall'obbligo imposto dalla legge. In caso di contrasto, la disposizione regolamentare deve cedere e va disapplicata dal giudice ordinario. La Corte ha inoltre rilevato che lo stesso decreto ministeriale contempla, per le postazioni mobili, forme di segnalazione luminosa su veicoli, così da assicurare la compatibilità con l'obbligo legale. È stata rigettata anche la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e sono state compensate le spese; è stato poi dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 6-bis, d.lgs. 285/1992
"Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili"
L'obbligo di preventiva segnalazione è generale e vincola tutte le postazioni di controllo della velocità; le fonti secondarie possono solo disciplinarne le modalità attuative, non derogarlo.
art. 142, comma 8, d.lgs. 285/1992
Norma sanzionatoria violata dal conducente per avere superato il limite di velocità.
d.m. 15 agosto 2007
Le previsioni sulle modalità di impiego e segnalazione delle postazioni di controllo operano entro il perimetro della legge e non possono introdurre un'esenzione dall'obbligo di segnalazione preventiva.
art. 3 d.m. 15 agosto 2007
La Corte esclude che possa essere letto come deroga legittima all'obbligo legale di presegnalazione per i dispositivi installati a bordo veicolo e impiegati dinamicamente.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito delle memorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
La domanda del controricorrente di condanna per responsabilità aggravata è stata rigettata per difetto dei presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione delle postazioni di controllo della velocità previsto dal Codice della strada ha natura generale e non può essere escluso da una disciplina secondaria.
- La fonte regolamentare o ministeriale può soltanto specificare le modalità tecniche di impiego e di avvistamento delle postazioni di controllo, purché resti ferma la prescrizione legale di segnalazione preventiva.
- In presenza di contrasto tra legge e fonte secondaria, la fonte subordinata deve cedere e non può fondare validamente un'esenzione dall'obbligo imposto dalla legge.
- Per i dispositivi mobili di rilevamento della velocità, la conformità al requisito legale di segnalazione può essere assicurata anche mediante dispositivi luminosi installati sui veicoli, se previsti dalla disciplina attuativa.
- La novità della questione giuridica può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite e l'esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti.
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