Cassazione Civile, Ordinanza n. 12059/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della ASL, confermando la decisione di merito favorevole ai lavoratori controricorrenti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa di alcuni autisti soccorritori, inquadrati nel livello B3 del CCNL Case di cura private per personale non medico, di ottenere dalla committente pubblica le differenze retributive corrispondenti alle mansioni asseritamente svolte, ritenute riconducibili al livello C del medesimo CCNL, per il periodo intercorrente dall’inizio dei rapporti fino al 30/06/2010. Le domande erano state accolte in primo grado con condanna solidale della ASL e della società appaltatrice. In cassazione la ASL proponeva un unico motivo articolato, denunciando violazione dell’art. 1676 c.c., degli artt. 2697, 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi. In particolare sosteneva: che la sentenza amministrativa di annullamento della procedura selettiva e di inefficacia del contratto di appalto avrebbe impedito di fondare la responsabilità ex art. 1676 c.c.; che non sarebbe stato correttamente accertato un debito della ASL verso l’appaltatrice sulla base degli atti di una procedura esecutiva promossa da terzi; che vi sarebbe stata ultrapetizione o comunque violazione dell’art. 112 c.p.c.; che il credito azionato sarebbe stato frazionato illegittimamente. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva affermato che il contratto di appalto aveva avuto esecuzione fino al 4/4/2013, che la sentenza del TAR non ne aveva eliminato gli effetti per il periodo di esecuzione considerato, e che al momento della proposizione delle domande esisteva un debito della committente verso l’appaltatrice capiente rispetto alle differenze salariali rivendicate; inoltre ha rilevato che i fatti estintivi o modificativi successivi al deposito dei ricorsi introduttivi erano irrilevanti ai fini dell’art. 1676 c.c. Quanto all’eccezione di frazionabilità del credito, la Corte ha osservato che la decisione d’appello l’aveva respinta per la diversità dei giudizi e che il ricorso non si misurava con tale argomento.
Norme richiamate
Per l’azione dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente occorre accertare l’esistenza di un debito del committente verso l’appaltatore al momento della proposizione della domanda; fatti estintivi o modificativi successivi sono irrilevanti. La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi e non limitarsi a deduzioni generiche.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma non affrontato nel merito per inammissibilità delle censure.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma non affrontato nel merito per inammissibilità delle censure.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma non affrontato nel merito per inammissibilità delle censure.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non intellegibile e comunque non supportata dalla specifica localizzazione dell’eccezione negli atti di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non riporta e localizza gli atti e le eccezioni su cui si fonda la censura.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure formulate ai sensi di tali numeri sono state dichiarate inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi e difetti di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le tesi già disattese nei gradi di merito.
- Ai fini dell’azione spettante ai dipendenti dell’appaltatore contro il committente ex art. 1676 c.c., rileva l’esistenza del debito del committente verso l’appaltatore al momento della domanda; non incidono i successivi fatti estintivi o modificativi del debito.
- L’annullamento o la contestazione della procedura amministrativa relativa all’affidamento non esclude automaticamente, nei rapporti civili, la rilevanza dell’appalto per il periodo in cui esso abbia concretamente avuto esecuzione, se il giudice di merito accerta la perdurante efficacia fattuale del rapporto in quel periodo.
- Le doglianze di violazione dell’art. 112 c.p.c. e di altri vizi processuali richiedono una precisa indicazione e localizzazione degli atti e delle eccezioni rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- L’eccezione di frazionamento del credito deve essere confrontata con la motivazione della decisione di merito, specie quando il giudice abbia escluso l’unitarietà della vicenda per la diversità dei giudizi proposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11968/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11980/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12000/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12006/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12017/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12042/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →