Cassazione Civile, Ordinanza n. 27147/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni proprietari di unità immobiliari in un fabbricato condominiale, che chiedevano l'accertamento di una servitù attiva di ingresso e passaggio su un'area cortilizia comune, con conseguente rimozione di un ostacolo materiale e sostituzione delle serrature dei cancelli. In primo grado uno dei convenuti spiegava anche domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della natura condominiale dell'area cortile-giardino. Il tribunale accoglieva in parte le domande, dichiarando l'area di proprietà condominiale e ordinando la rimozione del paletto e la sostituzione delle serrature, con condanna alle spese. In appello, il soccombente principale impugnava la decisione, ma la corte territoriale dichiarava inammissibile l'appello principale per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di una condomina deceduta prima dell'instaurazione del gravame, ritenendo non giustificata la richiesta di proroga/rimessione in termini; dichiarava inoltre inammissibile l'appello incidentale per tardività. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva violazione degli artt. 153, comma 2, e 331 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che l'impossibilità di individuare tempestivamente gli eredi della condomina era dipesa da fatto non imputabile, che aveva svolto le ricerche anagrafiche e presso la conservatoria richieste dalla diligenza e che la corte d'appello avrebbe dovuto concedere proroga o rimessione in termini prima di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per cause non imputabili, il notificante deve riattivare il procedimento con immediatezza e tempestività; nel caso concreto il ricorrente, pur avendo avuto conoscenza legale del decesso della condomina, ha atteso troppo tempo prima di attivarsi e, alla scadenza del termine assegnato, non aveva ancora individuato gli eredi né compiuto le necessarie verifiche. La Corte ha quindi confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio e ha rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e con gli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
La rimessione in termini è eccezionale e richiede la prova di un fatto non imputabile alla parte; non basta una generica difficoltà nell'individuazione dei litisconsorti necessari.
L'ordine di integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili deve essere adempiuto nei termini fissati; l'omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
È richiamato per la tempestività astratta dell'appello rispetto al termine annuale, ma non vale a sanare la mancata integrazione del contraddittorio.
È richiamato in relazione al termine per la comparsa di risposta e alla tardività dell'appello incidentale.
L'appello incidentale deve essere proposto nei termini di legge; la sua proposizione oltre il termine comporta inammissibilità.
È menzionato per evidenziare che il decesso della parte non era stato accertato nelle forme processuali previste.
È richiamato per indicare che, in mancanza di altri chiamati individuabili, può rilevare la successione dello Stato.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto leso dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 111 Cost.
Invocato come principio del giusto processo, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'integrazione del contraddittorio è ordinata in una causa inscindibile, la parte onerata deve adempiere entro il termine assegnato; la mancata esecuzione, anche parziale, rende l'impugnazione inammissibile.
- Se la notifica dell'impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e senza ingiustificati ritardi; la mera esistenza di difficoltà investigative non basta a giustificare inerzia prolungata.
- La rimessione in termini o la proroga del termine per l'integrazione del contraddittorio presuppongono una tempestiva istanza e la prova rigorosa di un impedimento non imputabile o dell'incolpevole ignoranza dei soggetti da evocare.
- Nelle controversie relative a diritti su beni comuni o servitù in ambito condominiale, quando la decisione incide sul rapporto plurilaterale tra tutti i partecipanti, la presenza di tutti i litisconsorti necessari è condizione imprescindibile per la validità della pronuncia.
- L'appello incidentale deve essere proposto nel termine di legge; il deposito oltre il termine perentorio comporta la sua inammissibilità.
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