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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11856/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un cessionario di crediti bancari per ottenere l’inefficacia, nei propri confronti, dell’atto con cui tre soci avevano costituito una società in nome collettivo conferendovi beni immobili e, più in generale, le loro aziende individuali. Il creditore deduceva di essere titolare di un credito verso la debitrice principale e verso i fideiussori, e assumeva che il conferimento avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale, rendendo i debitori di fatto incapienti. La società convenuta contestava, tra l’altro, la competenza, la prescrizione, la legittimazione attiva e soprattutto sosteneva che la domanda fosse stata erroneamente riferita a un conferimento di immobili, mentre l’atto riguardava il conferimento di aziende. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché i giudici di merito avrebbero trasformato la domanda da revocatoria di un conferimento di immobili a revocatoria di un conferimento d’azienda; 2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella circostanza che l’atto in realtà riguardava un’azienda e non un immobile; 3) violazione delle norme sul contratto di società, perché la revocatoria, colpendo solo i beni immobili conferiti, inciderebbe sul contratto sociale e ne comprometterebbe validità ed equilibrio; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici posto a carico del convenuto la prova del pregiudizio patrimoniale, mentre nell’azione revocatoria graverebbe sul creditore la prova dei presupposti dell’azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che vi fosse extrapetizione: la domanda di inefficacia dell’atto costitutivo della società, nella parte in cui prevedeva il conferimento dei diritti immobiliari, era sostanzialmente equivalente alla richiesta di inefficacia dei singoli atti di conferimento; il giudice può qualificare giuridicamente i fatti senza introdurre nuovi elementi di fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza sul presunto omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo, ma una diversa valutazione giuridica della domanda e dell’atto. Ha reputato infondato il terzo motivo, osservando che l’eventuale inefficacia parziale dei conferimenti non incide sulla validità del contratto sociale e non determina nullità o scioglimento della società; al più potrà rendere necessario un riequilibrio dei conferimenti. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che, in revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore ma solo un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; pertanto, una volta allegato il pregiudizio, spetta al convenuto provare l’assenza dell’eventus damni o l’esistenza di residue garanzie patrimoniali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria è ammessa contro atti di disposizione patrimoniale che rendano più incerta o difficile la soddisfazione del credito; il conferimento in società, anche di azienda o di beni in natura, può essere oggetto di revocatoria, anche parziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ma può qualificare giuridicamente i fatti senza alterare gli elementi oggettivi dell’azione.

  • art. 113 c.p.c.

    Il principio iura novit curia consente al giudice di inquadrare i fatti nella corretta disciplina giuridica entro i limiti della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono state esaminate censure di nullità della sentenza, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, tutte respinte o dichiarate inammissibili.

  • artt. 2247, 2251, 2253 e 2295 c.c.

    La revocatoria parziale dei conferimenti non comporta invalidità del contratto di società né incide sulla sua esistenza o scioglimento.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di revocatoria ordinaria, una volta allegato il pregiudizio, il convenuto che lo contesti deve dimostrare l’insussistenza dell’eventus damni, ad esempio provando residue consistenze patrimoniali.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato solo per riferire che nel giudizio monitorio era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria il giudice può qualificare correttamente l’atto di disposizione impugnato sulla base dei fatti allegati, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non introduca fatti nuovi e non attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato.
  • La revocatoria ordinaria non presuppone la totale incapienza del debitore: è sufficiente che l’atto renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito; la prova dell’esistenza di residue garanzie patrimoniali può gravare sul convenuto che neghi il pregiudizio.
  • Il conferimento di beni o di azienda in società è, in linea generale, un atto traslativo suscettibile di revocatoria ordinaria, anche quando l’inefficacia sia limitata alla parte del conferimento pregiudizievole.
  • L’inefficacia revocatoria di singoli conferimenti non travolge automaticamente il contratto sociale né determina di per sé nullità o scioglimento della società; la questione resta circoscritta agli effetti traslativi dell’atto impugnato.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione giuridica della domanda o dell’atto compiuta dal giudice di merito anziché l’omissione di un preciso fatto storico.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTransazioneImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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