Cassazione Civile, Sentenza n. 20625/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva rigettato l'azione di ECOTECNICA volta all'annullamento della delibera assembleare del 7.11.2003 che aveva disposto lo scioglimento anticipato della societa A. & T. s.p.a. (societa mista in cui ECOTECNICA deteneva il 49%). La ricorrente denunciava abuso della maggioranza e conflitto di interessi (art. 2373 e art. 2377 cod. civ.), rilevando in particolare che la societa partecipata aveva un unico cliente, il Comune di Monteroni, che le era debitore di rilevanti somme e che pertanto le perdite sarebbero state causate dall'inadempimento del socio di maggioranza rendendo pretestuosa la deliberazione di scioglimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi richiamati dalla Corte d'Appello: la delibera di scioglimento adottata dai soci con le forme e le maggioranze previste non e sindacabile in ordine alle motivazioni economiche della maggioranza salvo che risulti un esercizio arbitrario o fraudolento del potere di voto finalizzato a perseguire interessi divergenti da quelli societari o a ledere intenzionalmente i diritti dei soci di minoranza. La Corte ha ritenuto che i crediti vantati dalla societa verso il Comune non impedivano legittimamente lo scioglimento e non dimostravano, di per sé, un abuso del potere di maggioranza; inoltre il motivo di cassazione relativo a omesso esame di fatto decisivo e inammissibile perche le circostanze invocate non erano state debitamente dedotte nei gradi di merito e, comunque, non decisive. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Norme richiamate
Riferimento alla nozione di conflitto di interessi: per essere annullabile una delibera assembleare per conflitto ai sensi dell'art. 2373 devono sussistere interessi del socio in contrasto con l'interesse sociale inteso come insieme degli interessi riconducibili al contratto di societa; l'interesse alla prosecuzione dell'attivita non rientra automaticamente in tale nozione
Richiamato in relazione all'abuso di potere della maggioranza nell'esercizio del diritto di voto; la disciplina degli organi societari e dei poteri collegiali e la loro tutela
art. 2448 n.5 cod. civ. (ora art. 2484 n.6 cod. civ.)
Norma sulla delibera di scioglimento: la possibilita per la maggioranza di disporre lo scioglimento anticipato e la relativa insindacabilita delle motivazioni, salvo abuso o frode
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 5)
Norme di cassazione: vizio per falsa applicazione della legge e nuovo vizio relativo all'omesso esame di fatto decisivo; il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, la sua fonte negli atti e la sua decisivita
artt. 366 e 369 cod. proc. civ.
Regole procedurali richiamate per l'esame dei vizi denunciati in cassazione e per l'onere di specificazione del fatto omesso
art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. L. 7 agosto 2012, n. 134
Riferimento alla riforma che ha introdotto la nozione di omesso esame di fatto decisivo nell'art. 360 cod. proc. civ.
art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
Norme sul contributo unificato che hanno portato all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente
Massime di principio
- La delibera assembleare di scioglimento adottata con le formalita e le maggioranze previste e in linea di principio insindacabile in sede giudiziaria: il giudice non entra nel merito delle motivazioni economiche della maggioranza, salvo prova di un esercizio arbitrario o fraudolento del potere di voto
- L'onere della prova dell'abuso della maggioranza spetta al socio di minoranza: occorre indicare elementi sintomatici di illiceita della delibera, anche fatti successivi, che permettano di inferire l'intento fraudolento o la finalita antigiuridica
- Il semplice fatto che la societa partecipata vantasse crediti verso il socio di maggioranza non impedisce la legittima deliberazione di scioglimento e liquidazione; tali crediti restano nella massa da liquidare e non vengono automaticamente annullati dallo scioglimento
- Per configurare un conflitto di interessi ai sensi della disciplina societaria occorre un contrasto tra l'interesse personale del socio e gli interessi riconducibili al contratto di societa (es. massimizzazione del valore della partecipazione, distribuzione degli utili, alienabilita), non la sola diversa visione sulla prosecuzione dell'attivita
- In Cassazione una censura per omesso esame di fatto decisivo e ammissibile solo se il fatto era stato dedotto nei gradi di merito, risulta dagli atti e sarebbe stato determinante per l'esito della controversia
- Quando si impugna una delibera assembleare per abuso di maggioranza e conflitto di interessi, e necessario sin dal primo grado documentare e quantificare gli elementi probatori (crediti, causa delle perdite, elementi di mala fede) e spiegare la loro decisivita rispetto alla decisione impugnata
- Le ragioni economiche individuali dei soci, purché non fraudolente o lesive, rientrano nella liberta di voto della maggioranza e non costituiscono di per se motivo di annullamento della delibera
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