Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25046/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La lite origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace un atto di compravendita immobiliare ritenuto pregiudizievole per il creditore attore. Il Tribunale rigetta la domanda e la decisione viene confermata in appello. Successivamente la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso ordinario. Il soccombente propone allora ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un preteso errore di fatto della precedente ordinanza di Cassazione: sostiene che la Corte avrebbe mal interpretato la difesa svolta, omettendo di considerare le memorie ex art. 183 c.p.c., il contenuto dell’atto di citazione e il materiale probatorio, dai quali emergerebbe la natura gratuita dell’atto impugnato, oltre alla tempestività delle deduzioni sulla partecipazione dolosa del terzo e sull’anteriorità del debito.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Rileva anzitutto che il ricorso non è stato notificato a uno dei litisconsorti, ma non dispone l’integrazione del contraddittorio perché l’inammissibilità è manifesta. Nel merito, afferma che la revocazione è preclusa quando il dedotto errore riguarda un punto controverso già esaminato dalla Corte, poiché la revocazione presuppone un fatto non controverso tra le parti. Inoltre, l’asserito errore attiene alla valutazione di atti già sottoposti al controllo della Corte e, quindi, integra al più un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio. Infine, osserva che l’errore dedotto comunque non sarebbe decisivo, perché l’ordinanza precedente aveva posto una ragione autonoma e sufficiente di inammissibilità fondata anche sulla mancata impugnazione della statuizione di carenza di prova sulla qualificazione dell’atto come gratuito anziché oneroso. Il ricorso è quindi disatteso; nulla viene disposto per le spese per mancata partecipazione degli intimati; viene altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo se l’errore riguarda un fatto non controverso tra le parti e non già un punto oggetto di dibattito o di valutazione giuridico-probatoria.
  • Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la censura investe la valutazione o l’apprezzamento di atti e documenti esaminati dalla Corte: in tal caso si tratta, al più, di errore di giudizio.
  • L’errore dedotto in revocazione deve essere decisivo; il rimedio è precluso quando la decisione impugnata si fonda anche su una ratio autonoma e sufficiente non incisa dalla censura.
  • In presenza di manifesta inammissibilità del ricorso, la mancata integrazione del contraddittorio può essere omessa in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.