Cassazione Civile, Ordinanza n. 25046/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La lite origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace un atto di compravendita immobiliare ritenuto pregiudizievole per il creditore attore. Il Tribunale rigetta la domanda e la decisione viene confermata in appello. Successivamente la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso ordinario. Il soccombente propone allora ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un preteso errore di fatto della precedente ordinanza di Cassazione: sostiene che la Corte avrebbe mal interpretato la difesa svolta, omettendo di considerare le memorie ex art. 183 c.p.c., il contenuto dell’atto di citazione e il materiale probatorio, dai quali emergerebbe la natura gratuita dell’atto impugnato, oltre alla tempestività delle deduzioni sulla partecipazione dolosa del terzo e sull’anteriorità del debito.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Rileva anzitutto che il ricorso non è stato notificato a uno dei litisconsorti, ma non dispone l’integrazione del contraddittorio perché l’inammissibilità è manifesta. Nel merito, afferma che la revocazione è preclusa quando il dedotto errore riguarda un punto controverso già esaminato dalla Corte, poiché la revocazione presuppone un fatto non controverso tra le parti. Inoltre, l’asserito errore attiene alla valutazione di atti già sottoposti al controllo della Corte e, quindi, integra al più un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio. Infine, osserva che l’errore dedotto comunque non sarebbe decisivo, perché l’ordinanza precedente aveva posto una ragione autonoma e sufficiente di inammissibilità fondata anche sulla mancata impugnazione della statuizione di carenza di prova sulla qualificazione dell’atto come gratuito anziché oneroso. Il ricorso è quindi disatteso; nulla viene disposto per le spese per mancata partecipazione degli intimati; viene altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda originaria di inefficacia dell’atto di compravendita
utilizzato come fondamento del ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che le memorie istruttorie sarebbero state regolarmente depositate e non tardive
indicato come rito camerale di trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
indicato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo se l’errore riguarda un fatto non controverso tra le parti e non già un punto oggetto di dibattito o di valutazione giuridico-probatoria.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la censura investe la valutazione o l’apprezzamento di atti e documenti esaminati dalla Corte: in tal caso si tratta, al più, di errore di giudizio.
- L’errore dedotto in revocazione deve essere decisivo; il rimedio è precluso quando la decisione impugnata si fonda anche su una ratio autonoma e sufficiente non incisa dalla censura.
- In presenza di manifesta inammissibilità del ricorso, la mancata integrazione del contraddittorio può essere omessa in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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