Cassazione Civile, Ordinanza n. 31392/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce dalla vicenda proprietaria di due appartamenti contigui siti in Forlì, adibiti a studi professionali da due avvocati. Nel 1980 i due avevano acquistato in comune un primo appartamento; nel 1981 avevano acquistato un secondo appartamento con quote diverse; nel 1983, con atto di permuta, le proprietà erano state riallocate. Dopo un precedente giudizio possessorio sulla chiusura con lucchetto della cosiddetta "stanza delle segretarie", il figlio e coerede di uno dei due originari comproprietari ha citato in giudizio l'altro per ottenere l'accertamento della propria proprietà sulla stanza comune, la restituzione del vano e il risarcimento dei danni. Il convenuto ha resistito sostenendo, tra l'altro, che la situazione proprietaria fosse stata definita dagli atti di acquisto e da una dichiarazione del 19 febbraio 1983 apposta sulla planimetria, nella quale era scritto "proprietà Avv. Assogna da restituire". In primo grado la domanda attorea è stata accolta; in appello sono stati respinti sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: i primi tre contro la qualificazione e gli effetti della dichiarazione del 1983, che egli voleva considerare come prova documentale integrativa della permuta, come negozio di accertamento oppure come rinuncia alla proprietà; gli ultimi due contro la mancata accoglienza delle domande risarcitorie, lamentando violazione dei doveri di buona fede e il divieto di venire contra factum proprium.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la dichiarazione del 19 febbraio 1983 non poteva essere valorizzata come titolo traslativo, né come integrazione della permuta, né come fonte di un autonomo trasferimento della proprietà, mancando in concreto gli elementi per desumerne un valido impegno al ritrasferimento o una chiara causa fiduciaria o transattiva. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché formulati come violazioni di legge ma privi di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e risolti nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti. Ha inoltre dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo per difetto di specificità, osservando che essi si risolvevano in una riproposizione delle censure d'appello e che, comunque, il riconoscimento della proprietà della controparte sul vano contestato costituiva il presupposto logico della reiezione delle pretese risarcitorie. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la dichiarazione ricognitiva non può essere utilizzata, nel caso esaminato, come fondamento di un trasferimento o riconoscimento idoneo a prevalere sui titoli di acquisto e sulla ricostruzione complessiva della vicenda proprietaria.
è richiamato dal ricorrente per sostenere che la rinuncia alla proprietà immobiliare richiede forma scritta; la Corte tuttavia esclude che la dichiarazione in atti integri, nel caso concreto, una valida rinuncia abdicativa.
richiamato come parametro di buona fede e correttezza, ma la censura è reputata inammissibile perché non incide realmente sulla ratio decidendi.
richiamato dal ricorrente per fondare il divieto di venire contra factum proprium; la Corte rileva che la sua evocazione non è decisiva rispetto al rigetto delle domande risarcitorie.
richiamato nel confronto con il precedente invocato dal ricorrente, per sottolineare che una dichiarazione unilaterale può costituire fonte di obbligazione solo se contenga un chiaro impegno attuale alla prestazione, elemento mancante nel caso concreto.
la Corte evidenzia che una censura formalmente proposta come violazione di legge deve comunque confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
è richiamato per la memoria illustrativa, nella quale il ricorrente muta parzialmente la prospettazione delle censure.
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Una dichiarazione unilaterale apposta su una planimetria o in un contesto documentale collegato a un trasferimento immobiliare non può essere isolatamente trattata come titolo traslativo o come integrazione automatica del contratto: occorre che dal testo e dal contesto emergano in modo univoco causa, contenuto e portata dell'impegno assunto.
- La qualificazione di un atto come negozio di accertamento o come rinuncia alla proprietà non può fondarsi su formule astratte o sulla sola etichetta negoziale invocata dalla parte, ma richiede una motivazione che ricostruisca in concreto la volontà negoziale e l'assetto causale dell'operazione.
- Il vizio di violazione di legge non è configurato quando il ricorrente si limiti a contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura dei fatti e dei documenti: è necessaria una critica specifica alle rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione.
- Le censure per cassazione devono essere specifiche e autosufficienti; la riproposizione testuale delle doglianze d'appello o una trattazione congiunta che impedisca di distinguere le singole contestazioni ne comporta l'inammissibilità.
- Le domande risarcitorie fondate sull'uso illegittimo di un bene presuppongono la positiva affermazione della titolarità o dell'illegittimità della detenzione in capo alla controparte; se cade il presupposto proprietario, restano assorbite anche le ulteriori pretese risarcitorie.
- Una dichiarazione unilaterale può costituire autonoma fonte di obbligazione solo se contiene un chiaro impegno attuale e determinato alla prestazione; in mancanza di una descrizione analitica e di una causa riconoscibile, non è possibile desumerne un obbligo di ritrasferimento di diritti reali immobiliari.
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