Cassazione Civile, Ordinanza n. 12440/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di accertamento per maggior reddito e recupero IVA relativo all'anno d'imposta 2004. La controversia nasceva da un'operazione con cui il contribuente, già proprietario di attrezzature e macchinari agricoli, li aveva trasferiti a titolo oneroso a una società e, dopo soli sette giorni, li aveva riacquistati da un'altra società mediante un contratto di compravendita con benefici collegati alla c.d. legge Sabatini, al fine di ottenere lo sconto immediato delle cambiali e quindi liquidità. L'Ufficio riteneva l'operazione inesistente o comunque fittizia, valorizzando la natura di bene non nuovo, la struttura meramente apparente delle società coinvolte e la falsa attestazione nei documenti contabili. Nel ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 1 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato l'operazione come inesistente, mentre essa sarebbe stata un'operazione reale di finanziamento, regolarmente documentata con atti notarili e finalizzata non alla vendita del bene ma all'ottenimento di liquidità tramite sconto cambiario.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, nella parte in cui chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio e quindi un nuovo giudizio di merito, e comunque infondato nel merito. Ha affermato che, ai fini della legge Sabatini, il beneficio presupponeva la novità del bene; poiché nel caso concreto si trattava pacificamente di un macchinario usato, l'operazione, pur materialmente avvenuta, era giuridicamente inesistente perché posta in essere in assenza dei requisiti richiesti dalla disciplina speciale. La Corte ha inoltre osservato che l'elusione della disciplina agevolativa e il trasferimento fittizio di titolarità per ottenere lo sconto contra legem giustificavano il disconoscimento dell'operazione anche ai fini fiscali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della censura per violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta in parte inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove.
È invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne ricava un vizio della decisione impugnata e conferma il disconoscimento dell'operazione ai fini IVA.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la ripresa a tassazione riguardava solo l'IVA e che la questione era comunque infondata.
art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dalla Corte nella parte in cui si ricorda che, anche a voler qualificare l'operazione come prestazione di servizi, essa ricadrebbe nel regime di esenzione IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne fa applicazione per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti di causa.
- Un'operazione economica può essere materialmente compiuta ma giuridicamente inesistente ai fini fiscali quando sia realizzata in assenza dei requisiti essenziali richiesti dalla disciplina che la legittima e quando la sua struttura sia funzionale al conseguimento di un vantaggio contra legem.
- Quando il beneficio fiscale o finanziario è subordinato per legge alla natura del bene o ad altri requisiti oggettivi, la mancanza di tali requisiti consente il disconoscimento dell'operazione e del relativo regime agevolativo.
- Nelle operazioni di tipo sale and sale back o comunque finalizzate al finanziamento mediante cessione e riacquisto del bene, ciò che rileva, ai fini della qualificazione fiscale, è la reale sostanza economico-giuridica dell'operazione e non la sola veste formale documentale.
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