Cassazione Civile, Sentenza n. 37001/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento (anno 2006) nei confronti della società Roselli Costruzioni s.r.l. e, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, aveva notificato l'atto ai soci (Luca e Andrea Roselli). In primo grado la CTP confermò l'accertamento; la C.T.R. per la Liguria invece annullò l'avviso ritenendo inapplicabile la responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. 602/1973 per difetto del presupposto del debito certo e per la mancata contestazione alla società prima della cancellazione. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. in Cassazione deducendo, tra l'altro, l'omessa considerazione dell'art. 2495 c.c. (successione dei soci nei debiti della società cancellata) e l'illegittimo pronunciarsi della C.T.R. sulla quantificazione del tributo, quest'ultima coperta da giudicato interno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei contribuenti, cassato la sentenza della C.T.R. e rinviato la causa alla C.T.R. per la Liguria in diversa composizione. Motivazione: i giudici di legittimità hanno ritenuto che la C.T.R. abbia omesso di esaminare l'applicabilità dell'art. 2495 c.c. (successione dei soci nei debiti sociali dopo la cancellazione), questione dirimente; inoltre la C.T.R. si è pronunciata sulla entità della pretesa tributaria nonostante quella specifica questione fosse già coperta da giudicato interno inappellato, con violazione dei limiti dell'impugnazione. Per questi motivi la sentenza è stata annullata e la materia rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi
Dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese i debiti sociali non necessariamente si estinguono ma possono trasferirsi sui soci in regime successorio sui generis; i soci sono legittimati passivi e rispondono nei limiti previsti dalla norma (intra vires o illimitatamente secondo il tipo sociale), e tale responsabilità può essere eccepita dai soci come limite di responsabilità.
Prevede una responsabilità sussidiaria e autonoma per debiti tributari (soprattutto imposte dirette) degli organi sociali e dei soci per atti di distrazione dell'attivo o distribuzioni non giustificate. È distinta dall'azione di cui all'art. 2495 c.c. ma le due azioni possono coesistere; l'art. 36 non richiede la successione a seguito di cancellazione per operare e costituisce un titolo autonomo di responsabilità.
Riferito nella censura per avere la C.T.R. pronunciato su questioni ormai coperte da giudicato interno; la Cassazione ha rilevato l'illegittimo travalicamento del giudice d'appello nel riesaminare punti non impugnati.
Attribuisce l'onere della prova: la Corte indica che incombe sul creditore provare la fonte dell'obbligazione tributaria trasferita al socio-successore, mentre al socio-successore grava l'onere di provare, come fatto impeditivo/modificativo, di non avere partecipato alla distribuzione degli utili (eccezione di merito).
d.lgs. 31/12/1992 n. 546 (art. 32, art. 56, art. 57)
Richiamate per i limiti del processo tributario: preclusioni in appello, regole sulla definizione degli oggetti del gravame e sull'istruttoria. La Corte ricorda che in appello non possono essere introdotti nuovi motivi non dedotti in primo grado salvo i casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non annulla automaticamente i debiti sociali: ai sensi dell'art. 2495 c.c. i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci che, in quanto successori, rispondono nei limiti previsti dalla norma.
- Le azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2495 c.c. (successione) e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 (responsabilità tributaria/autonoma per distrazioni dell'attivo) sono autonome e possono coesistere; non sono necessariamente alternative.
- Sulla prova: il creditore (es. Fisco) deve provare la fonte e l'esistenza dell'obbligazione tributaria trasferita; il socio-successore ha l'onere di provare di non avere partecipato alla distribuzione degli utili (art. 2697 c.c.), che costituisce un'eccezione di merito.
- Il giudice d'appello non può decidere su questioni coperte da giudicato interno se non sono state regolarmente impugnate; travalicamenti in tal senso possono determinare la cassazione per violazione del principio di cosa giudicata interna.
- In contenziosi tributari l'oggetto del giudizio è determinato dai motivi di impugnazione introduttivi; in appello non sono ammissibili nuovi motivi tardivi salvo eccezioni di legge, e l'omessa deduzione in primo grado può precludere la valutazione in sede di appello.
- Se il giudice di merito omette di esaminare una questione rilevante e decisiva (es. applicabilità dell'art. 2495), la Cassazione può cassare la decisione e rinviare il giudizio perché la questione venga valutata correttamente.
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