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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05334/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento del residuo importo di una rendita vitalizia privata costituita con scrittura del 17 marzo 1994, che prevedeva una misura pari al 25% dell'utile netto della farmacia, determinato secondo specifici criteri contabili. La creditrice aveva ottenuto in primo grado la condanna della farmacia al pagamento di somme riferite agli anni 2010 e 2011, ma la corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che, alla luce di precedenti giudicati tra le stesse parti relativi alle annualità anteriori e ai criteri di calcolo già definitivamente accertati, nulla fosse più dovuto, poiché le somme risultavano già integralmente corrisposte. Con il ricorso per cassazione la parte creditrice ha denunciato violazione dell'art. 2908 c.c. e insussistenza di giudicato implicito, sostenendo che la scrittura privata imponeva in modo chiaro il criterio del 25% dell'utile netto e che la corte di merito avrebbe erroneamente riaperto una questione già definita; la resistente ha replicato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e che il giudicato copriva anche le modalità di calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge e assenza di giudicato implicito, mirasse in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre condiviso la lettura della corte d'appello secondo cui sui criteri di calcolo della rendita era già intervenuto giudicato in precedenti controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, con conseguente preclusione al riesame dello stesso punto fondamentale. È stato altresì osservato che la parte ricorrente non aveva adeguatamente confrontato la doglianza con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • L'accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato su un punto fondamentale comune a più giudizi tra le stesse parti preclude il riesame di quel medesimo punto nel successivo processo, anche se il petitum finale è diverso.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi relativa al giudicato e alla definitività di criteri di calcolo già accertati, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale ratio, altrimenti le doglianze risultano generiche o non pertinenti.
  • La valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più idonei a fondare il convincimento spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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