Cassazione Civile, Ordinanza n. 09542/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il pagamento dell'indennità chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva di settore per l'utilizzo del mezzo proprio nel tragitto casa/lavoro, per gli anni 2011-2014. La pretesa si fondava sull'assunto che il centro di raccolta dovesse essere individuato in modo tale da far decorrere il calcolo della distanza dal luogo più favorevole al lavoratore, e in particolare dal centro per l'impiego più vicino alla residenza. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto applicabile l'art. 23 del contratto integrativo regionale anche al caso del trasferimento ordinario verso il cantiere di normale adibizione e aveva condannato il datore di lavoro al pagamento. Nel ricorso per cassazione, il datore di lavoro ha dedotto con il primo motivo la falsa applicazione dell'art. 54 del CCNL e dell'art. 23 del CIRL Puglia, sostenendo che la disciplina integrativa regionale riguardasse soltanto missioni e trasferte temporanee e non il rimborso per il tragitto ordinario verso il luogo di lavoro; con il secondo motivo ha contestato il criterio di individuazione del centro di raccolta e la conseguente quantificazione della distanza chilometrica, affermando che non vi fosse un obbligo di fissarlo presso la residenza del lavoratore o presso il centro per l'impiego più vicino alla residenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l'interpretazione sistematica e letterale del CCNL, la materia delegata alla contrattazione integrativa riguardava solo missioni e trasferte, mentre il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro era già compiutamente disciplinato dall'art. 54 del CCNL e non poteva essere derogato dal CIRL. Ha inoltre osservato che la clausola del contratto integrativo poteva essere richiamata solo per l'individuazione del centro di raccolta, coerentemente con il rinvio presente nel CCNL. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti e della concreta individuazione del centro di raccolta rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; la soluzione della corte territoriale è stata giudicata plausibile e coerente con la ratio della disciplina. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di contratti collettivi è scrutinata in cassazione come questione di diritto e, in tema di contratti collettivi, richiede l'interpretazione delle clausole secondo i canoni ermeneutici codicistici.
La Corte richiama la precedente decisione conforme senza riprodurne integralmente il contenuto, aderendo al precedente di legittimità.
L'interpretazione dei contratti collettivi deve avvenire secondo i canoni ermeneutici negoziali, con rilievo non limitato al solo senso letterale ma anche al coordinamento sistematico delle clausole.
La contrattazione collettiva territoriale, espressione dell'autonomia negoziale, può derogare al livello nazionale nei limiti della materia ad essa devoluta.
Non osta alla possibilità di deroga da parte del contratto collettivo territoriale, salvo il rispetto dei diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.
art. 54 CCNL 2010-2013 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
"L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta..."
Disciplina il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio nel tragitto verso il posto di lavoro e regola il criterio di individuazione del centro di raccolta.
art. 23 CIRL Regione Puglia 2008-2011 e 2012-2015
È ritenuto riferibile alle missioni e trasferte; non disciplina il rimborso per il tragitto ordinario casa/lavoro, se non per quanto compatibile con l'individuazione del centro di raccolta richiamato dal CCNL.
art. 2, comma 9, lett. f), CCNL
Attribuisce alla contrattazione decentrata solo la materia del trattamento missioni e trasferte alternativo a quello nazionale e delle diverse modalità di rimborso spese relative a tale settore.
art. 16 CCNL
Regola missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso spese per la trasferta.
art. 15 CCNL
È richiamato come disposizione distinta da quella sulle missioni e trasferte e riferita ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La violazione o falsa applicazione di contratti collettivi, in sede di legittimità, si controlla mediante interpretazione delle clausole secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con attenzione al coordinamento sistematico delle disposizioni e non al solo dato letterale.
- Nel conflitto tra contratti collettivi di diverso livello non si applicano meccanicamente i criteri della gerarchia o della specialità propri delle fonti legislative: occorre ricostruire la volontà negoziale e verificare la materia effettivamente devoluta al livello decentrato.
- La contrattazione territoriale può derogare al contratto nazionale nei limiti delle materie espressamente delegate; in mancanza di una specifica delega, la disciplina nazionale resta prevalente per quella materia.
- Quando una clausola del contratto integrativo è richiamata solo per un profilo specifico, non è consentito estenderne l'ambito applicativo ad istituti diversi non compresi nel rinvio contrattuale.
- La censura in cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o di contratto collettivo, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile.
- Se l'interpretazione del giudice di merito è plausibile e coerente con la ratio complessiva della disciplina contrattuale, la diversa lettura proposta dalla parte non è sufficiente a fondare la cassazione.
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