Cassazione Civile, Ordinanza n. 11992/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione per imposta di registro con cui l'Amministrazione ha recuperato le agevolazioni fiscali riconosciute per l'acquisto di un terreno agricolo, ritenendo decaduta l'agevolazione per effetto della concessione in uso del fondo a terzi entro il quinquennio dall'acquisto. Il contribuente ha sostenuto che l'utilizzo da parte di terzi era avvenuto secondo il sistema del "maggese", cioè per esigenze di rotazione colturale funzionali alla coltivazione diretta da parte del proprietario, e che quindi non vi sarebbe stata cessazione della coltivazione diretta. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme sulla piccola proprietà contadina e sulle agevolazioni per coltivatori diretti, contestando l'applicazione del precedente del 2017 relativo all'affitto del fondo entro cinque anni. Con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di applicare l'aliquota del 9% anziché quella del 15% e sulla questione dell'inesistenza della notificazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che sulla questione della decadenza dall'agevolazione per effetto della concessione del fondo a terzi si era formato giudicato interno, poiché la precedente decisione di legittimità aveva già affermato che l'affitto del fondo entro il quinquennio comporta perdita del beneficio, salvo le eccezioni di legge. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la censura di omessa pronuncia era carente di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato con precisione in quale fase e con quale atto avesse tempestivamente riproposto le domande subordinate e la questione della notificazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare omessa pronuncia
norma richiamata quale base dell'agevolazione fiscale per il coltivatore diretto
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 conv. in l. n. 25/2010
richiamato insieme alle altre disposizioni sulle agevolazioni agricole
art. 7 l. n. 604/1954
disposizione richiamata dalla Corte come parametro per la perdita dell'agevolazione in caso di affitto del fondo entro il quinquennio
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 99/2004
richiamato quale norma relativa al regime agevolativo agricolo
art. 5-bis, commi 1 e 2, l. n. 97/1994
norma richiamata nel complesso delle disposizioni sulle agevolazioni per terreni agricoli
art. 11 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228
richiamato per l'eccezione relativa a coniuge, parenti e affini che esercitino attività di imprenditore agricolo
definisce l'imprenditore agricolo, rilevante per l'eccezione alla decadenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli, la concessione del fondo a terzi entro il quinquennio dall'acquisto è indice di cessazione della coltivazione diretta da parte dell'acquirente e comporta, salvo specifiche eccezioni di legge, la decadenza dal beneficio.
- La qualificazione dell'utilizzo del terreno come coltivazione "rotativa" o come maggese non elide di per sé la rilevanza decadenziale della concessione a terzi, se la gestione concreta integra comunque un affidamento del fondo a soggetti diversi dall'acquirente nei limiti temporali rilevanti.
- La formazione del giudicato interno preclude ogni ulteriore scrutinio su un capo della decisione non più contestabile nel processo, impedendo al giudice di legittimità di riesaminare la questione nel merito.
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia deve rispettare un rigoroso onere di specificità: il ricorrente deve indicare dove e con quale atto abbia tempestivamente dedotto la questione asseritamente non esaminata, riproducendo almeno il contenuto essenziale dell'atto rilevante.
- In cassazione non è sufficiente lamentare la mancata pronuncia su una domanda subordinata o su un'eccezione processuale senza dimostrare la rituale riproposizione della questione nelle fasi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11787/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11792/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11794/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11796/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11798/2023 del 05/05/2023
- ordinanza_civile · 5 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11799/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →