Cassazione Penale, Sentenza n. 27822/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) omissione di motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla caducazione del titolo cautelare relativo al capo B) (concorso in detenzione e porto illegale di armi da sparo), nonostante il Gip avesse applicato la custodia cautelare anche per tale reato; 2) errata o insufficiente riqualificazione della condotta contestata al capo A) da tentata estorsione aggravata a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia, in quanto il Tribunale non ha adeguatamente confrontato la propria ricostruzione con il dichiarato della persona offesa (anche in relazione alle minacce rivolte alla famiglia, all'uso di un falso pretesto per adescare la vittima e alla partecipazione di più soggetti), né ha indicato elementi che giustificassero l'esclusione del dolo di estorsione e l'assunzione che l'azione fosse coperta da un rapporto contrattuale o da un incarico legittimo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 23/02/2024, rinviando il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. Ha rilevato la totale mancanza di motivazione rispetto al capo relativo alle armi e la genericità della motivazione sulla riqualificazione da estorsione a esercizio arbitrario delle ragioni, con conseguente necessario riesame delle esigenze cautelari e della qualificazione giuridica dei fatti.
Norme richiamate
norma richiamata per la competenza e per il rinvio del procedimento al Tribunale di Lecce; utilizzata per disporre il nuovo giudizio.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
richiamata come base normativa per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in sede di riesame.
ulteriore disposizione procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto nel procedimento di riesame.
Legge n. 897/1967 artt. 2, 4, 7 (norme su detenzione e porto d'armi)
norme che disciplinano il reato di detenzione e porto illegale di armi: la loro sussistenza quoad poenam può giustificare la custodia cautelare, ragion per cui l'assenza di valutazione su tale capo ha viziato l'ordinanza impugnata.
richiamato come riferimento alle aggravanti applicabili in combinazione con il reato di cui alla legge sulle armi; incide sulla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
Giurisprudenza Cass. Sez. 2, n. 5092/2017 (Gatto)
principio enunciato secondo cui minacce rivolte anche ai familiari, modalità ripetute o la partecipazione di soggetti estranei alla pretesa originaria possono trasformare una pretesa di adempimento in estorsione, rilevante per la distinzione fra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Massime di principio
- Il giudice di riesame che riqualifica il fatto deve motivare espressamente su tutti i capi di imputazione originari rilevanti, specialmente su quelli che quoad poenam possono giustificare misure cautelari più gravi.
- L'omessa o generica motivazione in ordine a un capo di imputazione che permane come possibile titolo per la custodia cautelare determina il vizio dell'ordinanza di riesame e obbliga l'annullamento con rinvio.
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede valutazione puntuale di elementi quali: identità del titolare del diritto, modalità della pretesa (uso di inganni o falsi pretesti), la presenza di minacce verso la famiglia o da parte di soggetti estranei, e l'impiego di armi; la presenza di questi elementi può orientare verso la configurazione dell'estorsione.
- La detenzione e il porto illegale di armi possono da soli sostenere esigenze cautelari severe; pertanto il giudice deve esplicitare se sussiste persistenza della gravità indiziaria su tali reati e come ciò incida sul mantenimento o sulla revoca della misura.
- In procedimenti con più imputazioni il bilanciamento delle esigenze cautelari richiede che il giudice espliciti come la persistenza o l'eliminazione di singoli profili indiziari influisca complessivamente sulla misura richiesta o adottata.
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