Cassazione Civile, Ordinanza n. 28807/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto la società venditrice lamentando la mancata esecuzione di lavori pattuiti per un importo indicato in euro 62.000 e chiedendo la risoluzione per inadempimento di un accordo accessorio alla scrittura allegata al preliminare di vendita, relativo a un immobile in costruzione e a due posti auto, nonché la restituzione di somme asseritamente versate. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per mutuo dissenso; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero pronunciato ultra/extrapetita dichiarando il mutuo dissenso invece della risoluzione per inadempimento domandata dalle parti; 2) contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la Corte territoriale aveva condiviso la valutazione di prevalenza dell'inadempimento della società ma aveva comunque confermato la risoluzione per mutuo dissenso; 3) violazione delle norme sulla motivazione e sull'esame delle contestazioni, per mancato apprezzamento del riconoscimento della consegna di assegni e della loro funzione di garanzia; 4) omesso esame di fatti decisivi, con critica alla mancata considerazione degli atti e delle produzioni che avrebbero dimostrato il pagamento e il riconoscimento della dazione degli assegni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, quando entrambe le parti chiedono la risoluzione del contratto imputando all'altra l'inadempimento, il giudice può comunque dichiarare lo scioglimento del rapporto, essendo le contrapposte domande dirette al medesimo risultato; inoltre non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice attribuisce ai fatti prospettati un diverso inquadramento giuridico, purché resti fermo un bene della vita omogeneo. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la sentenza impugnata era espressione di "doppia conforme" e i ricorrenti non avevano indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; non risultava inoltre una motivazione meramente apparente o incomprensibile. Conseguentemente ha confermato la soccombenza dei ricorrenti, condannandoli alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se qualifica diversamente i fatti allegati, purché attribuisca una tutela omogenea rispetto a quella domandata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; in presenza di doppia conforme la censura è inammissibile se non sono indicate ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.
È richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza e al vizio di motivazione apparente.
È evocato dai ricorrenti per lamentare un vizio della motivazione/processo; la Corte non ravvisa nullità.
art. 1453, secondo comma, c.c.
È richiamato per affermare che, anche a fronte di inadempimenti reciproci o di scelte risolutorie di entrambe le parti, il giudice può pronunciare la risoluzione del contratto.
Nell'ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è costituzionalmente censurabile solo se del tutto mancante, apparente, incomprensibile o contraddittoria in modo irriducibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti domandano la risoluzione del contratto, ciascuna imputando all'altra l'inadempimento, il giudice può pronunciare lo scioglimento del rapporto anche se esclude il mutuo consenso in senso tecnico, perché le domande convergono sul medesimo risultato finale.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice, sulla base dei fatti allegati, opera una diversa qualificazione giuridica della fattispecie e assegna alla parte un bene della vita omogeneo, ancorché non coincidente in ogni dettaglio con quello richiesto.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente o si presenta obiettivamente incomprensibile; non basta la mera riproposizione di una diversa lettura delle prove.
- La restituzione degli assegni o la loro consegna in garanzia non equivale automaticamente a prova completa del pagamento, se il giudice di merito ritiene non provato l'incasso o non dimostrata la diversa allegazione di parte.
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