Cassazione Civile, Ordinanza n. 18686/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una verifica a posteriori su importazioni di capi di abbigliamento dall'Albania effettuate negli anni 2009-2012 da una società operante nel settore tessile. L'Ufficio doganale, rilevato che la società importatrice e la società albanese cui erano commissionate le lavorazioni avevano il medesimo legale rappresentante, le ha ritenute "legate" ai sensi della normativa doganale e ha proceduto a rettificare il valore in dogana dichiarato. Dopo la notifica degli avvisi di rettifica e il mancato loro impugnazione, l'Ufficio ha poi irrogato separate sanzioni ai sensi dell'art. 303, comma 3, TULD. La contribuente ha impugnato gli atti sanzionatori deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della loro emissione separata rispetto agli avvisi di rettifica, la violazione del diritto di difesa, della buona fede e dell'art. 17 del D.Lgs. 472/1997, oltre a chiedere la riduzione della sanzione per continuazione e la riduzione al decimo prevista dalla disciplina doganale. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR, invece, ha ritenuto tardiva la deduzione della violazione dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997, ma ha comunque rideterminato le sanzioni applicando l'art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997 e la riduzione prevista dall'art. 303 TULD. In Cassazione, l'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che la continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, non sarebbe applicabile a violazioni sostanziali e a operazioni doganali istantanee, e che non ricorrevano i presupposti per la riduzione al decimo. La contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando che la CTR avesse erroneamente qualificato come mutatio libelli la deduzione dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997 e, subordinatamente, che avesse mal applicato il cumulo giuridico e il principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale perché la parte non ha dimostrato, con specifici richiami agli atti di primo grado, che la doglianza sulla violazione dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997 fosse stata effettivamente proposta sin dall'atto introduttivo; ha quindi confermato la qualificazione della deduzione nuova come mutatio libelli. Ha poi respinto il motivo principale dell'Agenzia, affermando che l'art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997 richiede solo violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, senza esigere che siano esclusivamente formali o non istantanee; ha inoltre osservato che l'art. 303, comma 3, TULD consente la riduzione al decimo anche in caso di inesatta indicazione del valore, purché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento, senza che la norma imponga che tale collaborazione avvenga necessariamente al momento della dichiarazione. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo del ricorso incidentale per difetto di precisione, non essendo stati trascritti gli atti sanzionatori e il relativo contenuto. La Corte ha compensato le spese del grado.
Norme richiamate
art. 143, par. 1, lett. f), Reg. CEE n. 2454 del 1993
richiamato per individuare il rapporto di collegamento tra l'importatore e la società estera
art. 29, par. 1, lett. d), e par. 2, Reg. CEE n. 2913 del 1992
richiamato quale base per la rettifica del valore in dogana in presenza di parti legate
art. 12, comma 7, Statuto del contribuente
richiamato nel contraddittorio endoprocedimentale seguito alla verifica
art. 303, comma 3, TULD
consente, nella formulazione ratione temporis, la riduzione della sanzione al decimo nei casi di errore di trascrizione o inesatta indicazione del valore, purché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento
invocato per sostenere la tardività del motivo introdotto con memoria nel giudizio tributario
richiamato in relazione al dedotto vizio di extrapetizione e ai limiti del devolutum
richiamato nel ricorso incidentale insieme ai limiti della decisione del giudice tributario
principio iura novit Curia
richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto qualificare giuridicamente i medesimi fatti dedotti sin dall'origine
base del sindacato di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge
art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97
la Corte afferma che la continuazione attenuata si applica a violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, anche se sostanziali e istantanee
art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/97
richiamato dalla contribuente a sostegno dell'esclusione della responsabilità sanzionatoria per errore indotto dalla condotta dell'Ufficio
richiamato dalla contribuente per valorizzare buona fede, collaborazione e tutela dell'affidamento
art. 17, comma 1, D.Lgs. 472/97
la CTR aveva ritenuto tardiva la deduzione della sua violazione; la Cassazione conferma l'inammissibilità del motivo incidentale che contestava tale statuizione
citato solo in relazione alla prospettazione di una richiesta risarcitoria svolta dalla contribuente in primo grado
art. 178 delle DAC
richiamato dall'Agenzia come norma che imponeva l'indicazione del legame con la società estera nei moduli doganali
richiamato dalla Cassazione per definire l'ambito delle violazioni della stessa indole ai fini dell'art. 12, comma 5
art. 303 TULD
richiamato nella parte in cui si discute della misura della sanzione doganale e della sua possibile riduzione
Massime di principio
- Nel processo tributario, una deduzione formulata soltanto in memoria può essere considerata nuova e quindi inammissibile se introduce una causa petendi diversa da quella esposta nell'atto introduttivo; il richiamo a principi generali come buona fede o collaborazione non equivale automaticamente alla contestazione di una specifica norma procedurale.
- La continuazione attenuata prevista dall'art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997 presuppone soltanto violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi; non è richiesto che si tratti di violazioni formali né che le condotte non siano istantanee.
- Ai fini dell'applicazione del regime di favore in materia doganale, la riduzione al decimo della sanzione può operare anche per l'inesatta indicazione del valore, purché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari all'accertamento; la norma non impone che la collaborazione sia prestata esclusivamente al momento della dichiarazione.
- In sede di legittimità, le censure devono rispettare il principio di precisione: è necessario trascrivere o comunque specificare il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- Quando il giudice di merito ridetermina la sanzione applicando correttamente istituti di favore espressamente devoluti in primo grado, la censura di violazione di legge è infondata se tende solo a imporre una lettura più restrittiva della norma non desumibile dal testo legislativo.
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