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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33651/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2009, impugnato con esito favorevole dalla società contribuente davanti alla CTP. L'Agenzia delle entrate propose appello, ma la CTR lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica dell'atto di appello si fosse perfezionata solo il 9 o il 12 dicembre 2016, oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. scadente il 7 dicembre 2016. L'Ufficio ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 291, 325 e 327 c.p.c. e dell'art. 16 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la prima notifica, spedita il 28 novembre 2016 al difensore domiciliatario presso l'indirizzo risultante dagli atti di causa, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, avrebbe dovuto consentire la conservazione degli effetti della richiesta originaria in virtù del principio di scissione e della unitarietà del procedimento notificatorio, poiché la rinnovazione era avvenuta tempestivamente. La Cassazione rileva però che, poiché il difensore domiciliatario operava nel medesimo circondario/foro, era onere del notificante verificare l'effettivo domicilio professionale mediante l'albo; non avendo l'Agenzia provato di aver svolto tali ricerche, l'esito negativo della prima notifica le è imputabile e la successiva notifica non può retroagire per evitare la decadenza.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Conferma quindi la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, affermando che la prima notificazione dell'appello era stata tentata presso un indirizzo non più attuale del difensore domiciliatario, ma che tale errore era imputabile al notificante perché avrebbe dovuto accertare l'effettivo domicilio professionale del difensore consultando l'albo. Poiché la mancata perfezione della prima notifica non era dovuta a causa non imputabile all'Ufficio, la successiva riattivazione del procedimento notificatorio non consente di conservare gli effetti della richiesta originaria oltre il termine lungo di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza; è esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla controricorrente e non si applica il contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per le modalità di notificazione a mezzo posta e per il tema del perfezionamento della notifica.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione non andata a buon fine.

  • art. 325 c.p.c.

    Usato come termine di riferimento per il regime delle impugnazioni e per il parametro temporale entro cui riattivare tempestivamente la notifica.

  • art. 327 c.p.c.

    È la norma che fissa il termine lungo di impugnazione, nella specie scadente il 7 dicembre 2016.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario.

  • art. 83 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    Evocato per distinguere l'ipotesi del difensore che elegge domicilio fuori dal proprio circondario.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    La Corte nega i presupposti della responsabilità aggravata e della condanna per lite temeraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione poiché soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una notificazione di impugnazione non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, questi può conservare gli effetti della richiesta originaria solo se riattiva il procedimento con immediatezza e comunque entro un tempo ragionevolmente contenuto; in via ordinaria tale limite è individuato nella metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • Se il difensore domiciliatario esercita la propria attività nel medesimo circondario del giudizio, il notificante ha l'onere di verificare l'effettivo domicilio professionale, anche mediante consultazione dell'albo; non è sufficiente fare affidamento sull'indirizzo riportato in atti se questo non corrisponde più alla realtà professionale.
  • Il mutamento di domicilio del difensore che opera nel proprio foro si presume conoscibile dalle altre parti tramite le risultanze dell'albo professionale; in tale ipotesi, l'errore nel luogo di notifica è imputabile al notificante.
  • La tempestiva riattivazione della procedura notificatoria non basta, da sola, a evitare la decadenza se il mancato perfezionamento del primo tentativo dipende da una scelta o da una mancata verifica imputabile alla parte notificante.
  • La domanda di condanna per lite temeraria richiede che la condotta abusiva o gravemente colposa sia desumibile da atti o comportamenti del giudizio in cui la domanda viene proposta; non è sufficiente la mera soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDecadenza

Testo integrale

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