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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13071/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena ma confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il fatto riguardava il rinvenimento, nell'abitazione in cui l'imputato si trovava agli arresti domiciliari, di grammi 12,268 + 19,168 di hashish, sostanza dalla quale erano ricavabili 439 dosi singole. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione della sostanza a fini di spaccio e, quindi, non a uso esclusivamente personale. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sul diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero sostanzialmente le stesse doglianze già esaminate in appello, senza confrontarsi con le specifiche risposte della Corte territoriale. Ha inoltre ritenuto congrua e logicamente coerente la motivazione della sentenza impugnata: la quantità di stupefacente, la purezza, le modalità di confezionamento e custodia e la ricavabilità di 439 dosi singole giustificavano la conclusione della destinazione a uso non meramente personale e l'esclusione del fatto di lieve entità. È stata anche confermata l'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché mancavano, congiuntamente, la speciale tenuità del lucro e quella dell'evento dannoso o pericoloso. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La disposizione è stata richiamata come base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, valorizzando quantità, purezza e modalità di confezionamento della droga.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il fatto di lieve entità è stato escluso perché la condotta non presentava minima offensività, avuto riguardo al dato quantitativo e agli altri parametri normativi, in particolare la capacità di rifornire numerosi assuntori.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata perché, nei delitti in materia di stupefacenti, richiede congiuntamente la speciale tenuità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso, requisiti ritenuti insussistenti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le medesime doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Nel reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, la destinazione a uso non esclusivamente personale può essere desunta da elementi oggettivi quali quantità complessiva, grado di purezza, modalità di confezionamento e numero di dosi ricavabili.
  • Il riconoscimento del fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva della minima offensività della condotta, desumibile da quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se tali indici esprimono una capacità diffusiva non marginale, la qualificazione va esclusa.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nei reati in materia di stupefacenti, presuppone cumulativamente la speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito sia dell'evento dannoso o pericoloso; la mancanza di uno solo di tali requisiti impedisce l'applicazione dell'attenuante.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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