Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25347/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dal decesso di una testatrice che aveva designato come erede universale una persona; quest'ultima non aveva né accettato né rinunciato espressamente all'eredità. Una società, creditrice della chiamata all'eredità per canoni di locazione commerciale asseritamente non corrisposti, aveva prima ottenuto la fissazione del termine per l'accettazione o rinuncia ex art. 481 c.c., e poi aveva promosso azione ex art. 524 c.c. per essere autorizzata ad accettare l'eredità in nome e luogo della chiamata, al fine di soddisfarsi sui beni ereditari. I giudici di merito avevano negato l'applicabilità dell'art. 524 c.c. ritenendo che esso presupponga una rinuncia formale e non sia estensibile alla mancata accettazione dopo la scadenza del termine ex art. 481 c.c. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 524 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 481 c.c., sostenendo che la decadenza dal diritto di accettare per mancata risposta all'actio interrogatoria dovesse essere equiparata alla rinuncia ai fini della tutela dei creditori; 2) omessa pronuncia sulle domande di merito riproposte nei precedenti gradi, lamentando l'erroneo uso dell'assorbimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, anche quando il chiamato all'eredità sia decaduto dal diritto di accettare per effetto della fissazione del termine ex art. 481 c.c., purché il creditore abbia agito prima della prescrizione del diritto di accettare ex art. 480 c.c.; nel caso concreto, però, l'azione ex art. 524 c.c. era stata esercitata quando il termine decennale di prescrizione era già decorso, sicché la domanda era comunque improponibile/infondata per tale ragione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'assorbimento improprio, rigettando le ulteriori questioni in ragione del rigetto della domanda principale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; dato atto inoltre dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 481 c.c.

    L'actio interrogatoria consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere la fissazione di un termine entro cui il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinuncia; il termine è considerato decadenziale e la sua scadenza comporta la perdita del diritto di accettare.

  • art. 524 c.c.

    L'azione dei creditori del chiamato all'eredità è ammessa per impugnare la rinuncia e accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante; la Corte richiama l'orientamento secondo cui è utilizzabile anche dopo decadenza da art. 481 c.c., ma non oltre la prescrizione del diritto di accettare.

  • art. 480 c.c.

    La prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità costituisce il limite oltre il quale i creditori non possono più avvalersi dell'azione ex art. 524 c.c.

  • art. 487, comma 3, c.c.

    Richiamato solo nel quadro delle ipotesi discusse in dottrina e giurisprudenza di perdita del diritto di accettare; non decisivo nel caso concreto.

  • art. 457 c.c.

    La perdita della qualità di chiamato e l'inefficacia della devoluzione testamentaria comportano la devoluzione legale dell'eredità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per l'omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché le questioni ulteriori erano state correttamente assorbite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione del creditore del chiamato all'eredità ex art. 524 c.c. non può essere utilizzata quando il diritto di accettare l'eredità sia già prescritto; la tutela dei creditori resta quindi subordinata al rispetto del termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
  • La scadenza del termine fissato ex art. 481 c.c. determina la decadenza dal diritto di accettare l'eredità, ma tale effetto non consente di superare il diverso limite della prescrizione del diritto di accettazione né di rimettere in termini i creditori oltre quel termine.
  • Ai fini dell'art. 524 c.c., la giurisprudenza valorizza l'esigenza di tutela dei creditori anche in presenza di decadenza da actio interrogatoria, ma non oltre la prescrizione del diritto di accettare.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, rigettata la domanda principale, dichiari assorbite le ulteriori questioni o domande perché la loro decisione è superflua o logicamente impossibile; in tal caso l'assorbimento improprio esclude il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.