Cassazione Civile, Ordinanza n. 06589/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società sottoposta a sequestro preventivo penale con custodia affidata a un amministratore giudiziario nominato ai sensi del codice antimafia. La società, rappresentata dall'amministratore unico, propose reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deducendo: l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva pronunciato il fallimento, sostenendo che la sede effettiva dovesse individuarsi nel luogo in cui operava l'amministratore giudiziario; la violazione del diritto di difesa per l'indisponibilità della documentazione contabile e amministrativa acquisita dall'amministratore giudiziario, che avrebbe impedito di contrastare l'accertamento dell'insolvenza; l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla prova dello stato di insolvenza, con riferimento al valore probatorio della relazione dell'amministratore giudiziario, ai debiti erariali, alla svalutazione delle merci e a una perizia di stima prodotta in giudizio. La Corte d'appello rigettò il reclamo e la società ricorse per cassazione con tre motivi, sostanzialmente corrispondenti alle censure già svolte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'amministratore giudiziario, essendo un custode con compiti meramente conservativi del patrimonio sequestrato, non può essere considerato centro di individuazione della sede effettiva dell'impresa ai fini della competenza fallimentare; inoltre le ulteriori allegazioni sulla gestione di fatto da parte dell'amministratore giudiziario richiedevano accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità. Ha respinto il secondo motivo osservando che non vi era stato un difetto assoluto di contraddittorio: l'amministratore unico aveva ricevuto la notifica tramite l'amministratore giudiziario, era intervenuto nel procedimento e aveva chiesto un rinvio per difendersi; la doglianza sull'impossibilità di consultare la contabilità era generica e comunque non dimostrava in che modo l'esame dei documenti avrebbe escluso lo stato di insolvenza, già desumibile da fatti esteriori e da documentazione acquisita agli atti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto contro l'omessa considerazione di questioni difensive e non contro l'omesso esame di fatti storici decisivi; perciò la censura non rientrava nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come delimitato dalla riforma del 2012 e dall'insegnamento delle Sezioni Unite. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento va individuata in base alla sede legale o alla sede effettiva dell'impresa; il luogo di operatività dell'amministratore giudiziario, che ha soli compiti conservativi, non può di per sé costituire sede effettiva.
art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011
L'amministratore giudiziario svolge funzioni meramente conservative del patrimonio sequestrato, non attività commerciale idonea a radicare la sede effettiva dell'impresa.
art. 24, comma 2, Cost.
Il diritto di difesa non risulta violato ove la parte abbia comunque avuto conoscenza del procedimento e concreta possibilità di parteciparvi, anche tramite il proprio rappresentante, senza che la mera indisponibilità di documenti integri automaticamente una lesione costituzionale.
art. 111, comma 2, Cost.
Il contraddittorio e il giusto processo non risultano compromessi quando la parte abbia potuto interloquire nel procedimento prefallimentare e chiedere un rinvio per difendersi.
La censura di violazione del diritto di difesa nel procedimento prefallimentare richiede una concreta dimostrazione del pregiudizio subito e della sua incidenza sull'accertamento dei presupposti del fallimento.
"il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"; "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori"
Lo stato di insolvenza è un fatto oggettivo desumibile da inadempimenti o altri indici esteriori; non richiede necessariamente una compiuta analisi contabile, e la sua contestazione deve confrontarsi con i concreti fatti sintomatici valorizzati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per incompetenza è infondato se si fonda su una premessa giuridica errata o su accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta lesione del diritto di difesa va scrutinata come vizio processuale solo se integra un effettivo difetto di contraddittorio o una nullità processuale rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di questioni, argomentazioni o elementi difensivi.
La riforma ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale ai casi di motivazione inesistente o meramente apparente, secondo il parametro delineato dalle Sezioni Unite.
La conversione del d.l. n. 83/2012 conferma la limitazione del controllo di cassazione al vizio motivazionale nei termini rigorosi fissati dalla riforma.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per il giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento, la sede effettiva dell'impresa non può essere individuata nel luogo in cui opera un amministratore giudiziario incaricato della mera conservazione del patrimonio sequestrato; occorre guardare al centro reale dell'attività imprenditoriale o, in mancanza, alla sede legale.
- L'amministratore giudiziario nominato in sede di sequestro antimafia non sostituisce automaticamente l'organo gestorio della società ai fini della rappresentanza processuale della procedura fallimentare.
- La deduzione di una violazione del diritto di difesa nel procedimento prefallimentare non è fondata se la parte ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e una concreta possibilità di parteciparvi; la mera indisponibilità della contabilità non determina di per sé nullità.
- Per contestare utilmente l'accertamento dell'insolvenza non basta invocare genericamente l'assenza di documenti contabili: occorre indicare in modo specifico quali elementi avrebbero potuto dimostrare la capacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o smentire i fatti esteriori di insolvenza.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di questioni, tesi difensive o risultanze probatorie già valutate dal giudice di merito.
- Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è fortemente circoscritto e non consente di rinnovare il merito della valutazione probatoria.
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