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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per minaccia aggravata e per introduzione/abbandono di animali e pascolo abusivo (fatto del 28.12.2015) con quattro motivi: 1) violazione di legge per mancata pronuncia di prescrizione che sarebbe intervenuta se fosse stata esclusa la recidiva reiterata specifica; 2) nullità per mancata assunzione di prove decisive, in particolare mancato esame di testi indicati dalla difesa; 3) illegittimità del rifiuto del giudice di primo grado di esercitare i poteri di cui all'art. 507 c.p.p. per acquisire i testimoni ritenuti decisivi; 4) violazione di legge per mancata esclusione della parte civile in relazione all'art. 636 c.p. per presunta applicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 159/2011 (procedura antimafia e rappresentanza delle società eventualmente in amministrazione giudiziaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che i reati fossero prescritti: la recidiva reiterata specifica è stata ritenuta applicata e sposta in avanti il termine di estinzione (artt. 157 e 161 c.p.). I motivi relativi alle prove e all'art. 507 c.p.p. sono stati considerati aspecifici e reiterativi: i testi richiesti non avevano riferito nulla nelle indagini, perciò giudicati inutili, e il ricorso non indicava specificamente quali circostanze avrebbero riferito né la loro decisività; la mancata integrazione probatoria non è stata dedotta come carenza o illogicità della motivazione di merito. Il motivo sull'art. 39 d.lgs. 159/2011 è stato ritenuto confuso e generico: non era provato che le società fossero in amministrazione giudiziaria e quindi non sussisteva un vizio di legittimazione della rappresentanza. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rifusione alla parte civile di euro 3.800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 636 cod. pen.

    Norma che disciplina l'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e il pascolo abusivo, configurata come materia del capo d'imputazione per il quale il ricorrente è stato condannato.

  • art. 157 cod. pen.

    art. 157, comma secondo, cod. pen.

    Applicazione dell'aggravante della recidiva che comporta lo slittamento in avanti del termine di estinzione del reato (incidenza sulla prescrizione).

  • art. 161 cod. pen.

    art. 161, comma secondo, cod. pen.

    Collegata all'art. 157; conferma l'effetto della recidiva sul calcolo della prescrizione.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di esame di testimoni: la corte ha ritenuto i testimoni inutili perché non avevano riferito elementi rilevanti nelle indagini.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Prevede il dovere del giudice di acquisire i mezzi di prova indispensabili; tuttavia l'eventuale mancato esercizio di tali poteri deve essere censurato con riferimento a carenza o illogicità della relativa motivazione, che il ricorrente non ha adeguatamente dedotto.

  • art. 39 d.lgs. n. 159/2011

    art. 39 d.lgs. n. 159 del 2011

    Normativa antimafia richiamata dal ricorrente per sostenere limitazioni di rappresentanza delle società in amministrazione giudiziaria; la Corte ha ritenuto non provato che il caso rientrasse in tale fattispecie e dunque inapplicabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorità per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata per giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017 (Rhafor)

    Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rhafor, Rv. 271849

    Principio secondo cui, in cassazione, la contestazione per violazione del diritto di difesa per mancata ammissione di prove richiede l'indicazione specifica delle prove non ricevute e delle ragioni della loro rilevanza.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere chiari, specifici e non 'esplorativi': l'assenza di precisione può comportare l'inammissibilità.
  • Per censurare la mancata assunzione di prove è necessario indicare esattamente quali prove non sono state acquisite e quale contenuto avrebbero apportato al decisum; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • L'aggravante di recidiva può posticipare i termini della prescrizione; non si può invocare la prescrizione senza prima confutare l'esistenza della recidiva o il suo effetto.
  • L'art. 507 c.p.p. obbliga il giudice a procurare i mezzi di prova indispensabili, ma la Corte di legittimità annulla solo se la mancata attività istruttoria è priva di motivazione o presenta motivazione manifestamente illogica; il ricorrente deve dedurre questa illogicità.
  • La richiamata disciplina antimafia (es. art. 39 d.lgs. 159/2011) incide sulla legittimazione alla rappresentanza solo se è provato che la società è effettivamente sottoposta ad amministrazione giudiziaria; senza prova, la rappresentanza ordinaria è valida.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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