Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per minaccia aggravata e per introduzione/abbandono di animali e pascolo abusivo (fatto del 28.12.2015) con quattro motivi: 1) violazione di legge per mancata pronuncia di prescrizione che sarebbe intervenuta se fosse stata esclusa la recidiva reiterata specifica; 2) nullità per mancata assunzione di prove decisive, in particolare mancato esame di testi indicati dalla difesa; 3) illegittimità del rifiuto del giudice di primo grado di esercitare i poteri di cui all'art. 507 c.p.p. per acquisire i testimoni ritenuti decisivi; 4) violazione di legge per mancata esclusione della parte civile in relazione all'art. 636 c.p. per presunta applicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 159/2011 (procedura antimafia e rappresentanza delle società eventualmente in amministrazione giudiziaria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che i reati fossero prescritti: la recidiva reiterata specifica è stata ritenuta applicata e sposta in avanti il termine di estinzione (artt. 157 e 161 c.p.). I motivi relativi alle prove e all'art. 507 c.p.p. sono stati considerati aspecifici e reiterativi: i testi richiesti non avevano riferito nulla nelle indagini, perciò giudicati inutili, e il ricorso non indicava specificamente quali circostanze avrebbero riferito né la loro decisività; la mancata integrazione probatoria non è stata dedotta come carenza o illogicità della motivazione di merito. Il motivo sull'art. 39 d.lgs. 159/2011 è stato ritenuto confuso e generico: non era provato che le società fossero in amministrazione giudiziaria e quindi non sussisteva un vizio di legittimazione della rappresentanza. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rifusione alla parte civile di euro 3.800 oltre accessori.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e il pascolo abusivo, configurata come materia del capo d'imputazione per il quale il ricorrente è stato condannato.
art. 157, comma secondo, cod. pen.
Applicazione dell'aggravante della recidiva che comporta lo slittamento in avanti del termine di estinzione del reato (incidenza sulla prescrizione).
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Collegata all'art. 157; conferma l'effetto della recidiva sul calcolo della prescrizione.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di esame di testimoni: la corte ha ritenuto i testimoni inutili perché non avevano riferito elementi rilevanti nelle indagini.
Prevede il dovere del giudice di acquisire i mezzi di prova indispensabili; tuttavia l'eventuale mancato esercizio di tali poteri deve essere censurato con riferimento a carenza o illogicità della relativa motivazione, che il ricorrente non ha adeguatamente dedotto.
art. 39 d.lgs. n. 159 del 2011
Normativa antimafia richiamata dal ricorrente per sostenere limitazioni di rappresentanza delle società in amministrazione giudiziaria; la Corte ha ritenuto non provato che il caso rientrasse in tale fattispecie e dunque inapplicabile.
Autorità per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.
Corte Cost. n. 186/2000
Corte Cost. n.186 del 2000
Richiamata per giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Giurisprudenza sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017 (Rhafor)
Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rhafor, Rv. 271849
Principio secondo cui, in cassazione, la contestazione per violazione del diritto di difesa per mancata ammissione di prove richiede l'indicazione specifica delle prove non ricevute e delle ragioni della loro rilevanza.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere chiari, specifici e non 'esplorativi': l'assenza di precisione può comportare l'inammissibilità.
- Per censurare la mancata assunzione di prove è necessario indicare esattamente quali prove non sono state acquisite e quale contenuto avrebbero apportato al decisum; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- L'aggravante di recidiva può posticipare i termini della prescrizione; non si può invocare la prescrizione senza prima confutare l'esistenza della recidiva o il suo effetto.
- L'art. 507 c.p.p. obbliga il giudice a procurare i mezzi di prova indispensabili, ma la Corte di legittimità annulla solo se la mancata attività istruttoria è priva di motivazione o presenta motivazione manifestamente illogica; il ricorrente deve dedurre questa illogicità.
- La richiamata disciplina antimafia (es. art. 39 d.lgs. 159/2011) incide sulla legittimazione alla rappresentanza solo se è provato che la società è effettivamente sottoposta ad amministrazione giudiziaria; senza prova, la rappresentanza ordinaria è valida.
- Ricorsi inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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