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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30530/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile abitativo sito in Napoli, oggetto di lavori di ristrutturazione con diversa distribuzione interna degli spazi. La contribuente aveva presentato un Docfa nel 2016 proponendo la categoria A/1, cui l’Ufficio aveva dato seguito con il nuovo accatastamento. La ricorrente sosteneva però che l’immobile dovesse essere classificato in A/2 con rendita inferiore, richiamando un precedente giudicato formatosi in un giudizio promosso dalla dante causa contro un diverso avviso di accatastamento riferito alla situazione del 2014. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 2909 c.c., deducendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto superato quel giudicato da un Docfa successivo, mentre i lavori del 2016 non avrebbero inciso sulla classificazione. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, del d.lgs. 8 aprile 1948 e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, sostenendo che il Docfa avesse valore di mera comunicazione e non potesse vincolare il contribuente, né impedire un accatastamento retroattivo in A/2 classe 2.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sul punto del giudicato, osservando che in materia di accertamento catastale il giudicato formatosi su una determinata situazione di fatto impedisce il riesame dei fatti preesistenti al provvedimento impugnato, ma non preclude la considerazione di elementi sopravvenuti. Nel caso concreto, il precedente giudicato riguardava la situazione dell’immobile al 2014, mentre il nuovo accatastamento era collegato a lavori di ristrutturazione e a una diversa distribuzione interna intervenuti successivamente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che non conteneva una vera censura alla motivazione della CTR, ma solo deduzioni fattuali e sollecitazioni rivolte all’amministrazione, senza specifico confronto con la ratio decidendi. Il ricorso è stato dunque respinto nel complesso, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    "il giudicato copre il dedotto e il deducibile"

    Il giudicato impedisce il riesame dei fatti preesistenti e delle questioni già deducibili nel giudizio definito, ma non blocca l’esame di circostanze sopravvenute rispetto alla situazione accertata.

  • art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il Docfa abbia valore di mera dichiarazione di scienza e non effetti vincolanti sull’accatastamento.

  • d.lgs. 8 aprile 1948

    Norma richiamata congiuntamente alla disciplina catastale per sostenere la tesi sulla natura del Docfa.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato per affermare il carattere dichiarativo del Docfa nella procedura di aggiornamento catastale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo in relazione al deposito della memoria e alla trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di classamento catastale, il giudicato formatosi su un precedente accertamento impedisce di rimettere in discussione i fatti già accertati e preesistenti, ma non estende la sua efficacia a circostanze sopravvenute che abbiano inciso sulla situazione dell’immobile.
  • L’efficacia preclusiva del giudicato va correlata alla situazione di fatto oggetto della decisione irrevocabile; chi invoca il giudicato deve dimostrare che i fatti dedotti come sopravvenuti erano in realtà già esistenti al momento del precedente accertamento.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure meramente fattuali o assertive, prive di specifico aggancio alla motivazione, sono inammissibili.
  • Il Docfa, ai fini catastali, è rilevante come elemento dichiarativo della situazione dell’immobile e delle sue modifiche, ma la sua incidenza processuale va valutata in rapporto ai fatti effettivamente sopravvenuti e al diverso oggetto del precedente giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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