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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28071/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario ultimo piano)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale per ottenere l'accertamento del diritto di sopraelevare in corrispondenza di una terrazza a vasca già ricavata nella sua proprietà esclusiva, con realizzazione della copertura secondo un progetto tecnico. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'intervento integrasse una sopraelevazione ex art. 1127 c.c., perché aveva comportato un incremento di circa nove metri quadrati della volumetria dell'alloggio, con occupazione della colonna d'aria sovrastante e innalzamento della linea di copertura rispetto al tetto condominiale, senza che risultassero impedimenti per gli altri condomini o compromissioni statiche dell'edificio. I condòmini hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che la terrazza a vasca con nuova tettoia non costituiva sopraelevazione ma mera sostituzione di una porzione del tetto con diversa copertura; 2) vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse ignorato la consulenza tecnica d'ufficio e avesse qualificato come sopraelevazione un intervento che, secondo loro, non aumentava la volumetria dell'immobile ma trasformava parte della superficie coperta in terrazza, incidendo sul tetto comune e dovendo essere valutato al più ai sensi dell'art. 1102 c.c.; 3) violazione di norme di diritto per non avere attribuito efficacia preclusiva a un precedente giudicato che avrebbe dichiarato illegittima la costruzione della terrazza a vasca e ordinato la rimessione in pristino.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l'improcedibilità del ricorso: la relata di notificazione della sentenza impugnata, non prodotta dai ricorrenti, risultava comunque allegata dal controricorrente; inoltre risultava depositata l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, effettivamente trasmesso. Nel merito, ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che essi investissero in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e la valutazione delle prove, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non dedotto in modo idoneo. Ha quindi confermato che, accertato l'aumento della volumetria e l'occupazione della colonna d'aria sovrastante, l'intervento integra sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva specificato se e quando il preteso giudicato esterno fosse stato eccepito nel giudizio di merito e non aveva riprodotto in ricorso il contenuto della sentenza invocata, così da consentire la verifica dell'effettiva portata preclusiva. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1127 c.c.

    La sopraelevazione condominiale consiste nella realizzazione di nuove opere nell'area sovrastante il fabbricato; non è necessario l'edificio di un intero piano, essendo sufficiente anche una porzione di esso, purché vi sia incremento di volumetria e occupazione della colonna d'aria sovrastante.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come disciplina alternativa per la modifica della copertura comune; la Corte non accoglie tale impostazione perché, nel caso concreto, ha ritenuto integrata una sopraelevazione e non una mera utilizzazione della cosa comune.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata non comporta improcedibilità se la relata è comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla controparte o acquisita tramite istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi o alla motivazione apparente/contraddittoria; non consente una nuova valutazione delle prove o la rilettura del materiale istruttorio.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Se il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di secondo grado e non è eccepito in quella sede, la decisione difforme non è denunciabile con ricorso per cassazione, ma eventualmente con revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di cassazione, la sanzione dell'improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata non si applica se tale documento risulta comunque acquisito al fascicolo del giudice per iniziativa della controparte o tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio.
  • La qualificazione di un intervento edilizio come sopraelevazione ex art. 1127 c.c. dipende dall'accertamento in fatto dell'incremento di volumetria e dell'occupazione della colonna d'aria sovrastante, non dalla necessaria realizzazione di un intero piano.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione apparente; non basta lamentare che il giudice abbia trascurato singoli elementi istruttori se il fatto decisivo è stato comunque considerato.
  • La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede specificità: occorre indicare se l'eccezione sia stata sollevata nel giudizio di merito e trascrivere il contenuto della decisione invocata, almeno nelle parti necessarie a dimostrarne l'efficacia preclusiva.
  • Se il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di appello e non è eccepito in quella sede, la violazione del giudicato non è normalmente deducibile con ricorso per cassazione, ma può rilevare ai fini della revocazione.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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