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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31964/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società concessionaria, affidataria dal 2009 in regime di affidamento diretto dei trasporti funiviari e funicolari di competenza provinciale, ha convenuto davanti al Tribunale ordinario l'amministrazione concedente e la società pubblica collegata chiedendo l'accertamento della propria proprietà su beni mobili acquistati e annessi agli impianti di funivia e funicolare, nonché su beni mobili acquistati per un servizio informatico interaziendale. Le convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che i beni erano stati acquistati con contributi pubblici ed erano funzionalmente destinati al servizio, con conseguente obbligo di trasferimento al subentrante alla cessazione del rapporto. La società ricorrente ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che la lite riguardasse soltanto diritti soggettivi di proprietà su cespiti mobili e non l'esercizio di potestà pubblicistiche. Le controricorrenti hanno replicato che la controversia presuppone la verifica, rimessa all'ente concedente, della funzionalità dei beni al servizio pubblico e dell'eventuale obbligo di trasferimento, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto non una semplice controversia patrimoniale di credito o proprietà in senso astratto, ma la definizione dei diritti e degli obblighi nascenti dalla concessione connessi alla individuazione, da parte dell'ente concedente, dei beni funzionali al servizio pubblico. Poiché la decisione richiede una valutazione dell'interesse pubblico e della funzionalità dei beni al servizio, la controversia è stata qualificata come rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice anche per le spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    viene utilizzato come base del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla parte ricorrente.

  • art. 380-ter, comma 2, c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate in camera di consiglio nel procedimento di regolamento.

  • art. 949 c.c.

    invocato dalla ricorrente per qualificare la domanda come azione negatoria di mero accertamento del proprio diritto di proprietà.

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010

    ritenuto fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie sui diritti e obblighi nascenti dalla concessione e sugli atti/valutazioni dell'amministrazione relativi ai beni funzionali al servizio.

  • art. 7, comma 8, legge provinciale Bolzano n. 16 del 1985

    "il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio deve trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali, individuati dall'ente concedente come funzionali all'effettuazione del servizio, al prezzo costituito dall'eventuale importo non ancora ammortizzato del finanziamento effettuato dal concessionario cessante"

    richiamato come disciplina originaria della sorte dei beni acquistati con contributi provinciali in caso di cessazione del servizio.

  • art. 17 e art. 17-bis, legge provinciale Bolzano n. 15 del 2015

    richiamati come disciplina successiva delle vicende dei beni strumentali al servizio pubblico in caso di cessazione del rapporto concessorio.

  • art. 9, comma 2, legge provinciale Bolzano n. 3 del 2021

    indicato come norma che ha inserito l'art. 17-bis nella legge provinciale n. 15 del 2015.

  • art. 34, comma 1, legge provinciale Bolzano n. 5 del 2021

    indicato come norma che ha sostituito successivamente l'art. 17-bis.

Massime di principio

  • Quando la domanda richiede di stabilire se beni strumentali a un servizio pubblico debbano essere trasferiti o restino nella disponibilità del concessionario, e ciò dipende dalla previa individuazione amministrativa della loro funzionalità al servizio, la controversia riguarda diritti e obblighi nascenti dalla concessione e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Non è decisivo che la domanda sia formulata come azione di accertamento della proprietà o come azione negatoria: occorre guardare alla sostanza del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di verifiche rimesse alla pubblica amministrazione nell'ambito del rapporto concessorio.
  • La giurisdizione ordinaria resta invece configurabile quando la lite attenga a meri rapporti patrimoniali di debito-credito o a corrispettivi svincolati da valutazioni autoritative dell'ente concedente; quando, al contrario, è centrale la valutazione pubblicistica dei beni funzionali al servizio, opera la giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiInternazionale privato
IstitutiGiudicato

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