Cassazione Civile, Ordinanza n. 12802/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un soggetto ha agito per ottenere l'accertamento dell'usucapione della proprietà di un immobile in Torino, deducendo di averlo posseduto per oltre vent'anni, di aver ricevuto dal 1988 la documentazione relativa alla gestione del bene e di avere sostenuto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La controparte ha negato che vi fosse stato possesso uti dominus, sostenendo che l'immobile era stato affidato al soggetto per mera tolleranza del proprietario, in un contesto di rapporti di amicizia e di collaborazione professionale, con uso dell'immobile come archivio e ufficio, e che quindi mancasse l'interversione del possesso. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 1158, 1141, 2697 e 2728 c.c. per avere la Corte d'appello posto a suo carico la prova dei fatti costitutivi del possesso uti dominus, lamentando l'erronea applicazione della presunzione di possesso di cui all'art. 1141, comma 1, c.c.; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere escluso che un documento sottoscritto da un terzo potesse valere come confessione stragiudiziale idonea a provare la pretesa; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per asserita incoerenza della motivazione in punto di rilevanza della testimonianza assunta, sostenendo che la motivazione fosse illogica rispetto alla prova del possesso ultraventennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la presunzione di possesso ex art. 1141, comma 1, c.c. non opera quando il rapporto con il bene trae origine da un affidamento del proprietario e non da una materiale apprensione del bene; in tali casi l'attività sul bene non è, di per sé, esercizio di potere di fatto uti dominus, restando comunque possibile l'interversione del possesso solo mediante un atto idoneo a far cessare il fondamento consensuale del godimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a ottenere una diversa valutazione del documento e delle prove, sostituendo l'apprezzamento di merito, e perché la dichiarazione proveniva da soggetto privo di capacità dispositiva del diritto e, in ogni caso, il suo contenuto non era idoneo a provare i fatti costitutivi della domanda. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo poiché chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio e comunque non colpiva la ratio decidendi, fondata sul difetto di prova dell'animus possidendi e del possesso ultraventennale. È stata inoltre posta a carico del ricorrente la soccombenza sulle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'usucapione della proprietà, ma il ricorso è stato rigettato per difetto di prova del possesso utile all'usucapione
"Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione"
la presunzione di possesso non opera quando la relazione con il bene deriva da un affidamento del proprietario e non da un atto materiale di apprensione; in tal caso occorre un atto di interversione del possesso
richiamato dalla parte ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha confermato che la prova del possesso utile all'usucapione gravava sull'attore
richiamato dalla parte ricorrente, senza accoglimento della censura
la valutazione circa la natura confessorio-stragiudiziale del documento e la sua idoneità probatoria è rimessa al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se motivata
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la censura di motivazione è inammissibile se mira a una nuova lettura delle prove e non investe la ratio decidendi effettiva della sentenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la disponibilità di un bene deriva da un affidamento o da un consenso del proprietario, la presunzione di possesso ex art. 1141, comma 1, c.c. non opera automaticamente: il soggetto deve provare un atto di interversione del possesso idoneo a rendere il godimento incompatibile con il titolo originario.
- In tema di usucapione, grava su chi la invoca la prova del possesso utile, continuo e ultraventennale, compreso l'animus possidendi; la mera cura, gestione o manutenzione del bene non basta se il rapporto iniziale era detenzione o godimento consentito.
- La qualificazione di un documento come confessione stragiudiziale e la valutazione della sua efficacia probatoria appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da una diversa lettura del contenuto dell'atto, salvo vizi motivazionali rilevanti.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12750/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12755/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12756/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12757/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12758/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12759/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →