Cassazione Civile, Sentenza n. 34928/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno 2007 con cui l'Ufficio contestava: (1) l'indebita detrazione dell'IVA relative a servizi fatturati da fornitori ma considerati non imponibili per difetto della territorialità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/1972 (manutenzioni effettuate nell'aeroporto di Bolzano); (2) ai fini IRES, l'uso da parte della società del metodo di ammortamento finanziario (ex art. 104 TUIR) anziché dell'ammortamento tecnico, poiché la società era titolare solo di una concessione precaria e mancante del requisito della devolvibilità gratuita dei beni. In primo grado la C.T. di Bolzano accolse parzialmente il ricorso della società (annullò la ripresa IRES e le sanzioni, confermò il rilievo IVA); in appello la C.T. di secondo grado respinse l'appello dell'Agenzia e accolse l'incidentale della società, ritenendo che l'Agenzia non avesse dimostrato che le prestazioni fossero riferibili alla manutenzione aeroportuale e che, comunque, il principio di neutralità consentisse alla società la detrazione dell'IVA; inoltre confermò la legittimità dell'ammortamento finanziario su un ventennio. L'Agenzia impugnò in Cassazione per quattro motivi deducendo, tra l'altro, erronea ripartizione dell'onere della prova e impropria applicazione del principio di neutralità per giustificare la detrazione dell'IVA non dovuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi proposti dall'Agenzia e ha rigettato i rimanenti. In particolare: (i) ha affermato che il diritto alla detrazione IVA è esercitabile solo rispetto a imposte effettivamente dovute (salvo casi di impossibilità o eccessiva onerosità del recupero) e che la novella di cui all'art. 1, comma 935, L. 205/2017 (e successive modifiche) non autorizza la detrazione in tutti i casi di imposta non dovuta, ma si applica limitatamente alle ipotesi in cui sia stata erroneamente applicata un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta; (ii) ha stabilito che l'onere di provare la legittimità della detrazione dell'IVA grava sul contribuente che intende esercitarla, non sull'Amministrazione che contesta la detrazione. Quanto all'ammortamento finanziario, la Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia e ha condiviso che il permesso temporaneo potesse qualificarsi come concessione provvisoria tale da legittimare, in presenza di accertamenti fattuali (durata prevedibile della concessione e devolvibilità dei beni), l'uso dell'ammortamento rapportato alla durata della concessione. La sentenza d'appello è stata cassata nei punti relativi a IVA e onere della prova e rinviata alla C.T. di secondo grado di Bolzano in diversa composizione per applicare i principi di diritto enunciati e decidere sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 9, comma 1, n. 6
servizi relativi al funzionamento e alla manutenzione di impianti aeroportuali non imponibili per difetto del requisito di territorialità
le prestazioni effettuate all'interno dell'aeroporto possono essere non imponibili per territorialità; spetta al contribuente che pretende la detrazione dimostrare che le operazioni non rientrano nella non imponibilità
diritto alla detrazione dell'IVA
il diritto alla detrazione opera solo in relazione all'imposta effettivamente dovuta; non può essere invocato per imposte non dovute salvo specifiche eccezioni normative o pratiche di recupero oneroso
descrizione dell'operazione in fattura
la descrizione fiscale in fattura è decisiva per la qualificazione dell'operazione e rileva ai fini della prova circa la natura imponibile o non imponibile
nei casi di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva il cessionario conserva il diritto alla detrazione; sanzione pecuniaria al cessionario; esclusione della restituzione in caso di frode
la novella ha introdotto una possibilità di detrazione in casi di imposta erroneamente versata dal cedente, ma la giurisprudenza ha chiarito che la portata retroattiva è limitata e la disposizione si applica solo quando è stata applicata un'aliquota maggiore, non alle ipotesi di operazioni non imponibili
richiama il principio che chi afferma un fatto costitutivo di un proprio diritto (qui la legittimità della detrazione) deve allegare e provare i fatti che costituiscono il proprio diritto
TUIR (D.P.R. 917/1986), artt. 102 e 104
art. 102 ammortamento ordinario; art. 104 ammortamento in relazione alla durata della concessione
l'ammortamento può essere collegato alla durata della concessione amministrativa (ammortamento finanziario) se sussistono condizioni che giustificano l'aggancio temporale alla concessione invece dell'ammortamento ordinario
Codice della Navigazione, art. 704
limite massimo di durata della concessione (fissato fino a 40 anni)
richiamato per contestare la scelta arbitraria del ventennio come riferimento; la Corte ha comunque ritenuto legittima la previsione di un ventennio se corrisponde alla prassi ENAC e alle circostanze fattuali
d.P.R. n. 633/1972, art. 7 (ultimo comma)
principi applicabili nella materia IVA
contestualizza la disciplina IVA vigente all'epoca dei fatti e la necessità di interpretare la neutralità fiscale nel quadro normativo previgente
d.lgs. n. 546/1992, art. 36; c.p.c. art. 132, comma 2, n. 4; disp. att. c.p.c. 118
richiamate dalle censure sulla motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la parte della motivazione criticata era puramente argomento ad abundantiam e non decisiva
Massime di principio
- Onere della prova: quando l'Amministrazione contesta l'indebita detrazione IVA, l'onere di provare la legittimità e correttezza della detrazione grava sul contribuente che la esercita; quindi il contribuente deve produrre documentazione e elementi che dimostrino la natura imponibile dell'operazione o la sussistenza dei requisiti che giustificano la detrazione
- Detrazione IVA e principio di neutralità: il principio di neutralità non autorizza la detrazione dell'IVA quando l'imposta non è dovuta; il diritto alla detrazione opera solo in relazione a imposte effettivamente dovute, salvo casi eccezionali di impossibilità o eccessiva onerosità del recupero
- Portata delle modifiche normative (art. 6 d.lgs. 471/1997): le modifiche introdotte dalla L. 205/2017 e dal DL 34/2019 hanno una portata limitata: la tutela della detrazione ex art. 6 riguarda soprattutto i casi di applicazione di un'aliquota errata (imposta versata in misura superiore per errata rivalsa), non le ipotesi in cui l'operazione sia in realtà non imponibile per territorialità
- Ammortamento finanziario e stato della concessione: il collegamento dell'ammortamento alla durata della concessione è possibile se esistono elementi fattuali concreti che giustifichino la previsione di una concessione definitiva (anche quando antecedentemente vi sia solo una concessione provvisoria), in particolare riguardo alla durata prevedibile e alla devolvibilità dei beni; tali accertamenti sono di fatto e devono emergere dalla prova
- Documentazione e descrizione in fattura: per evitare contestazioni è essenziale che fatture e contratti descrivano chiaramente la natura delle prestazioni e il luogo di esecuzione, nonché produrre, in caso di ammortamento legato a concessione, documenti amministrativi che attestino lo status e la durata prevista della concessione
- Rimedi in caso di IVA non dovuta: quando l'IVA è stata indebitamente assolta in caso di operazione non imponibile, il contribuente non può automaticamente invocare la detrazione; può valutare l'azione di ripetizione nei confronti del cedente o le procedure di rimborso previste dalla normativa, secondo i casi e i presupposti normativi applicabili
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