Cassazione Civile, Sentenza n. 34792/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non procede all'esame dei motivi di ricorso. Condanna il ricorrente a liquidare le spese in favore del Comune di Milano per complessivi euro 4.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 12,50%. Esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in relazione alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dichiarato rinuncia al ricorso per cassazione senza notificare tale dichiarazione alla controparte né ottenerne l'accettazione. La Corte ritiene che la rinuncia, essendo un atto unilaterale recettizio non portato a conoscenza della controparte, non estingue il giudizio ma determina la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul merito; ne consegue l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Si affronta inoltre la questione del contributo unificato: la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002 (nella versione introdotta dalla L. n. 228/2012) nei casi di rinuncia, ritenendo quella norma applicabile soltanto ai casi tipici di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
Cassazione civile, n. 12743 del 2016
citata nel testo come principio applicato alla rinuncia recettizia
La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con visto, non determina l'estinzione del giudizio ma fa venir meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Cassazione civile, n. 23175 del 2015
citata nel testo in relazione al raddoppio del contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002 (come modificato dalla L. n.228/2012) è una misura eccezionale e sanzionatoria, di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non alla mera rinuncia.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
riferimento normativo menzionato nel testo
La norma pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma la Corte interpreta tale previsione come applicabile soltanto ai casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, escludendone l'applicazione alla rinuncia non notificata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: se non viene notificata o comunicata alle controparti, non estingue il giudizio ma determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso.
- Quando sussiste una rinuncia non notificata, la Corte può dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta senza esaminare i motivi di merito.
- Le spese processuali vanno comunque liquidate in favore della parte che ha svolto attività difensiva, anche se il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1‑quater DPR 115/2002 (come modificato dalla L.228/2012) non si applica alla rinuncia; quella misura è di stretta interpretazione e si applica solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
- Se si intende che la rinuncia produca l'estinzione del giudizio è consigliabile notificare la dichiarazione di rinuncia alle controparti o ottenerne l'accettazione, in modo da evitare contestazioni sulla sua efficacia.
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