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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34785/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

UBI Factor, cessionaria dei crediti vantati dall'Istituto di Ortofonologia, ha chiesto il pagamento di crediti per prestazioni sanitarie convenzionate per complessivi €581.834,99. Le convenute hanno eccepito difetto di legittimazione passiva, infondatezza nel merito e, l'Azienda Ospedaliera, difetto di giurisdizione. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo le prestazioni oltre il limite tariffario e respingendo la domanda di arricchimento senza causa. In appello UBI Factor ha impugnato la decisione; la Corte d'Appello ha però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia verteva sulla contestazione del tetto di spesa (budget) regionale e dunque sul potere autoritativo della pubblica amministrazione. UBI Factor ha proposto cinque motivi in Cassazione, contestando in particolare: l'esistenza e la specificità dell'appello incidentale, la motivazione della Corte d'Appello, la correttezza dell'individuazione della questione di giurisdizione e l'interpretazione delle regole sul riparto di giurisdizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di UBI Factor. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: l'Azienda Ospedaliera aveva effettivamente proposto un appello incidentale sulla giurisdizione e lo aveva fatto con argomentazione sufficiente; la specificità richiesta per i motivi d'appello era rispettata anche mediante la riproposizione di ragioni già espresse in primo grado, specialmente quando la decisione di primo grado aveva rigettato implicitamente la questione senza motivazione; la decisione della Corte d'Appello sul difetto di giurisdizione non era priva di motivazione e si fondava sul fatto che la pretesa di pagamento si reggeva sulla contestazione dell'efficacia del provvedimento regionale che fissava il tetto di spesa, coinvolgendo quindi il sindacato sull'esercizio del potere amministrativo. La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in €16.200,00 oltre €200,00 spese generali e dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, che il tenore del dispositivo giustifica il pagamento (testo dispositivo riportato nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato tra le norme procedurali sul gravame; nel contesto la Corte conferma che non sono richieste formule sacramentali per proporre appello incidentale, purché risulti in modo non equivoco la volontà di impugnare

  • art. 327 c.p.c.

    norma citata nel raggruppamento delle disposizioni processuali relative all'impugnazione e alla comparsa di risposta; applicata in senso che dagli atti deve evincersi la volontà di ottenere riforma

  • art. 333 c.p.c.

    riferimento alle norme sull'appello e sulla comparsa; la Corte ne trae il principio che la specificità del motivo d'appello può ricavarsi anche dalla riproposizione di argomenti già svolti se ciò consente di percepirne il contenuto

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle formalità di impugnazione; la Corte valuta complessivamente le deduzioni per individuare l'appello incidentale

  • art. 342 c.p.c.

    norma sulla specificità dei motivi d'appello: la Corte conferma che la specificità è adeguata se il giudice del gravame può percepire con certezza il contenuto delle censure; la riproposizione può essere valida quando la decisione di primo grado è priva di motivazione

  • art. 132 c.p.c. e 718 disp. att. c.p.c.

    art. 132 c.p.c.; 718 disp. att. c.p.c.

    richiamati in relazione ai requisiti della motivazione: la Corte ritiene che la sentenza impugnata fornisca ragione sufficiente del difetto di giurisdizione, non risultando priva di argomenti necessari

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per censurare un presunto travisamento dell'eccezione: la Corte esamina la sostanza dell'eccezione prospettata e ritiene che la decisione di merito abbia correttamente interpretato la questione di giurisdizione sollevata

  • art. 133 ("codice amministrativo")

    art. 133 del codice amministrativo

    riferimento alla regola sul riparto di giurisdizione: la Corte conferma che quando la pretesa patrimoniale è fondata sulla contestazione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo (es. tetto di spesa), la controversia è devoluta alla giurisdizione amministrativa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002

    art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002

    richiamato in ordine alla liquidazione e alla giustificazione del pagamento in capo alle parti; la Corte annota che il tenore del dispositivo giustifica il pagamento ai sensi della disposizione

Massime di principio

  • Se la pretesa di pagamento di un credito pubblico si fonda sulla contestazione dell'efficacia di un atto o di una determinazione amministrativa (es. tetto di spesa o budget), la controversia è generalmente devoluta alla giurisdizione amministrativa, perché coinvolge il sindacato sull'esercizio del potere amministrativo
  • L'appello incidentale non richiede formule particolari: ciò che conta è che dalle deduzioni e dalle conclusioni della parte in appello risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione di primo grado
  • La specificità dei motivi d'appello (art. 342 c.p.c.) può essere soddisfatta anche mediante la riproposizione di argomentazioni svolte in primo grado, soprattutto quando la decisione di primo grado ha rigettato implicitamente la questione senza motivazione o con motivazione insufficiente
  • Quando in primo grado la questione di giurisdizione è stata decisa in modo implicito (senza esposizione di argomenti), l'appellante non è tenuto a un livello di dettagli maggiorato per rendere specifico il motivo in appello
  • Il giudice valuta la sostanza delle eccezioni (es. legittimazione passiva vs. giurisdizione): se la questione sostanziale investe l'efficacia di un provvedimento amministrativo, prevale l'orientamento per la devoluzione al giudice amministrativo
  • Prassi consigliata per chi agisce in casi simili: articolare alternativamente domanda e, in via subordinata, chiarire se la pretesa è autonoma e puramente patrimoniale o se invece comporta sindacato sull'atto amministrativo; ciò aiuta a evitare decadenze o pronunciamenti sul riparto di giurisdizione

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