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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35110/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (madre)

La controversia

A seguito di reiterati maltrattamenti e violenze del padre nei confronti della moglie e dei figli di lei, nel novembre 2017 il Tribunale per i minorenni di Roma sospese la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sulla figlia minore e sugli altri figli della madre, nominò un tutore provvisorio e dispose accertamenti. Nel novembre 2018 aprì la procedura per lo stato di abbandono della minore e ne dispose il collocamento in casa famiglia. Con sentenza n. 276/2019 dichiarò la minore adottabile, vietò i contatti con i parenti e ne dispose il temporaneo collocamento presso una famiglia. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4 agosto 2020, respinse gli appelli dei genitori e le istanze dell’ambasciata dello Stato di cittadinanza della minore. La madre, con quattro motivi, contestò anzitutto la giurisdizione italiana, sostenendo che la minore, cittadina straniera nata e residente in Italia, non fosse in stato di abbandono; censurò inoltre la motivazione e l’applicazione degli artt. 1 e 8 della L. n. 184/1983, deducendo che non erano stati individuati fatti concreti pregiudizievoli riconducibili a incapacità genitoriale, che non era stato adeguatamente considerato il sostegno offerto e che la propria soggezione al marito violento era stata impropriamente valorizzata contro di lei. Il padre, con ricorso incidentale di cinque motivi, contestò a sua volta la dichiarazione di adottabilità e la valutazione della propria capacità genitoriale, deducendo l’assenza di un concreto pregiudizio per la figlia, l’insufficienza degli interventi di sostegno e la mancata considerazione del percorso da lui intrapreso.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il secondo motivo della madre sulla giurisdizione: la dichiarazione di adottabilità di un minore straniero che si trovi in Italia in stato di abbandono rientra nella giurisdizione italiana e soggiace alla legge italiana; il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione all’autorità straniera, è rimasto assorbito. Hanno accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e, nei limiti della contestazione dello stato di abbandono e del diritto della minore a vivere nella famiglia d’origine, il terzo motivo incidentale. La sentenza d’appello aveva ritenuto incapace la madre senza indicare condotte concrete di lei pregiudizievoli per la figlia, valorizzando invece fragilità, insicurezza e la condizione di sudditanza conseguente alle violenze del marito; mancava inoltre un adeguato esame del sostegno effettivamente offerto per il recupero delle capacità genitoriali. La Corte ha affermato che l’adottabilità è misura eccezionale, possibile soltanto sulla base di fatti gravi e specificamente accertati e dopo aver verificato l’impraticabilità di interventi di sostegno e recupero compatibili con i tempi della minore; lo stato di soggezione di un genitore vittima di violenze non può fondare la dichiarazione di abbandono. È stato invece rigettato il terzo motivo incidentale nella parte relativa alla capacità genitoriale del padre: la valutazione negativa della Corte d’appello era sorretta da motivazione ampia, riferita alle condanne, alla violazione del divieto di incontrare la figlia, alla condotta violenta, al rifiuto della minore di incontrarlo e al rifiuto del padre di intraprendere un percorso di ravvedimento. Gli altri motivi incidentali sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo i principi enunciati, con valutazione anche degli eventuali affidatari e delle figure vicariali, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 40 L. 31 maggio 1995, n. 218

    Da tale quadro normativo di riferimento deve, pertanto, desumersi che – ferma restando l’applicabilità della legge italiana al minore che si trovi nel territorio dello Stato e per il quale sia richiesta al giudice italiano l’adozione, ovvero uno degli atti a monte, come la dichiarazione di adottabilità, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 37 bis, della L. n. 218 del 1995, art. 38, comma 1, ultima parte, nonché dell’art. 1 della Convenzione dell’Aja del 1961 – la giurisdizione in materia non può, di conseguenza, che essere attribuita al medesimo giudice italiano, a norma dell’art. 40 della legge da ultimo citata – la cui violazione è stata censurata dalla ricorrente, con il motivo di ricorso in esame – ed altresì in forza del menzionato art. 42 della stessa legge.

    La giurisdizione italiana sussiste per la dichiarazione di adottabilità quando il minore straniero si trovi in Italia in stato di abbandono, in coordinamento con la legge italiana applicabile alla protezione e all’adozione.

  • art. 42 L. 31 maggio 1995, n. 218

    L’art. 1 di detta Convenzione, invero, recita: “Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d’un minorenne sono (…) competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso”. Per il che il raccordo tra legge applicabile e giurisdizione del giudice chiamato ad applicarla riceve, per effetto di tale disposizione dell’art. 42, un’ulteriore, inequivocabile, conferma.

    La disciplina della protezione dei minori collega la competenza delle autorità alla dimora abituale del minore e conferma il raccordo tra legge applicabile e giurisdizione.

  • art. 37-bis L. 4 maggio 1983, n. 184

    Viene in rilievo, al riguardo, la L. n. 184 del 1983, art. 37 bis, a tenore del quale “al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”.

    Al minore straniero che si trovi in Italia in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e provvedimenti urgenti.

  • art. 38, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218

    D’altro canto, siffatta conclusione – in punto legge applicabile è rafforzata dalla L. n. 218 del 1995, art. 38, comma 1, ultima parte, laddove dispone che “si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l’adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio”.

    Quando al giudice italiano è richiesta l’adozione di un minore idonea ad attribuirgli lo stato di figlio, si applica il diritto italiano.

  • art. 1 L. 4 maggio 1983, n. 184

    Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è – per vero – espressamente tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1.

    Il diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine è prioritariamente tutelato; prima di dichiarare l’adottabilità occorre considerare interventi di sostegno diretti a rimuovere le difficoltà familiari.

  • art. 8 L. 4 maggio 1983, n. 184

    Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di “fatti gravi”, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere “specificamente dimostrati in concreto”, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su “precisi elementi fattuali”, idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.

    Lo stato di abbandono richiede fatti gravi e concreti, specificamente provati e idonei a dimostrare un reale pregiudizio; non bastano valutazioni generiche o giudizi sommari di incapacità genitoriale.

  • art. 15 L. 4 maggio 1983, n. 184

    il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 15, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell’art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali

    La dichiarazione di adottabilità presuppone l’accertamento concreto e motivato dello stato di abbandono secondo i requisiti dell’art. 8; valutazioni astratte o non sorrette da elementi fattuali non sono sufficienti.

  • art. 18 Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011

    Ebbene, è di tutta evidenza che una pronuncia di stato di abbandono di una minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento in cui vive la madre, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dal proprio partner. A tanto osta tutta la normativa sovranazionale succitata che, per effetto del novellato testo dell’art. 117 Cost., comma 1, costituisce il parametro di legittimità, non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della normativa nazionale e regionale.

    La condizione di sudditanza o assoggettamento di un genitore causata dalle violenze dell’altro non può essere utilizzata per fondare lo stato di abbandono del minore; la decisione deve evitare la vittimizzazione secondaria della vittima.

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di “fatti gravi”, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere “specificamente dimostrati in concreto”, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su “precisi elementi fattuali”, idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.

    La decisione richiama il rispetto della vita privata e familiare quale parametro sovranazionale a sostegno della tutela dei legami familiari e del carattere eccezionale dell’adozione legittimante.

  • art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    in forza della normativa espressa dall’art. 7 della Carta di Nizza, art. 8 della CEDU e art. 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall’altro.

    Il rispetto della vita familiare impone che lo stato di sudditanza di un genitore vittima di violenze non sia assunto come fondamento della dichiarazione di abbandono.

  • art. 132 c.p.c.

    Al riguardo, va precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata, sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (Cass. Sez. U., 12/11/2020, n. 25573).

    La motivazione deve consentire di ricostruire l’accertamento fattuale e la sua sussunzione giuridica; il richiamo a una violazione di legge non è sufficiente se i fatti accertati non giustificano l’inquadramento invocato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di adottabilità è una misura di extrema ratio: può essere pronunciata soltanto quando fatti gravi, specifici e concretamente accertati dimostrino lo stato di abbandono e un reale pregiudizio per il minore, e quando gli interventi di sostegno e recupero della famiglia siano falliti o non possano condurre al recupero entro tempi compatibili con le esigenze del minore.
  • L’incapacità genitoriale deve essere valutata in concreto per ciascun genitore. Fragilità, patologie o valutazioni degli esperti, anche se persistenti, non bastano se non si traducono in condotte specifiche che dimostrino l’incapacità di assicurare al figlio le cure e il riferimento affettivo ed educativo necessari.
  • Lo stato di sudditanza o assoggettamento fisico e psicologico di un genitore, quando è conseguenza delle violenze reiterate e gravi dell’altro, non può fondare la dichiarazione di abbandono del minore né essere valorizzato come indice autonomo d’incapacità genitoriale della vittima.
  • Per il minore straniero che si trovi in Italia in stato di abbandono, la legge italiana regola l’adozione, l’affidamento e i provvedimenti urgenti; la giurisdizione sulle relative misure, compresa la dichiarazione di adottabilità, spetta al giudice italiano secondo il coordinamento tra la disciplina sull’adozione e le norme di diritto internazionale privato.
  • Nel giudizio sulla dichiarazione di adottabilità, il giudice deve motivare sulla base di elementi fattuali specifici e valutare gli interventi di sostegno effettivamente predisposti, nonché le eventuali figure familiari vicariali, nell’interesse del minore.

Come è indicizzato

MaterieAdozioneGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiFamigliaInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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