Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08301/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

Due proprietarie di un fondo vicino agivano per accertare che il loro immobile non fosse gravato da servitù a favore del fabbricato confinante, e in particolare per ottenere la rimozione di un canale di gronda/pluviale posto a distanza inferiore a un metro dal confine, con condanna del vicino al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla costituzione abusiva del peso e dal pregiudizio estetico, nonché dalla diminuzione di aria, luce e sole. Il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla rimozione della gronda, rigettava una parte della domanda risarcitoria e accoglieva solo il danno da ritardata demolizione delle opere abusive. In appello entrambe le parti vedevano respinte le rispettive impugnazioni. In cassazione le ricorrenti principali denunciavano violazione degli artt. 889, 872 e 873 c.c., degli artt. 2907, 2909 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che il giudicato formatosi nel precedente giudizio penale riguardava solo il danno da violazione delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c. e non anche la diversa pretesa relativa alla distanza minima della gronda/pluviale ex art. 889, comma 2, c.c.; il ricorrente incidentale lamentava invece che la domanda originaria non avesse mai riguardato il canale di gronda e che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato la domanda attrice come comprensiva anche di tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi principali perché, nel caso concreto, la gronda costituiva parte integrante della costruzione abusiva già oggetto della precedente decisione e del relativo risarcimento; inoltre, le gronde sono sporti non autonomamente computabili ai fini delle distanze e non possono essere scisse dalla costruzione cui accedono per ottenere un ulteriore risarcimento. La Corte ha valorizzato anche la circostanza che le stesse ricorrenti avevano fatto riferimento, in una missiva, alla mancata completa esecuzione della sentenza penale quanto alla rimozione del pluviale discendente. È stato altresì confermato che il danno ulteriore da ritardata demolizione era già stato riconosciuto e liquidato in primo grado in euro 2.000,00, con rigetto dell’appello incidentale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che l’interpretazione della domanda giudiziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, nel caso, la qualificazione operata dalla Corte d’appello era coerente con gli atti. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 889 c.c.

    Le gronde/pluviali vengono trattate come sporti non autonomamente rilevanti ai fini della distanza, e nel caso concreto non sono state considerate fonte di una pretesa risarcitoria distinta e ulteriore rispetto a quella già decisa nel precedente giudizio.

  • art. 872 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 873 e 889 c.c. per la disciplina delle conseguenze delle violazioni delle distanze legali, ma ritenuto non decisivo per scindere la gronda dalla costruzione abusiva nel caso concreto.

  • art. 873 c.c.

    La violazione delle distanze tra costruzioni è stata ritenuta già compresa nella precedente domanda e nella statuizione risarcitoria; non può essere frammentata in pretese autonome riferite alla sola gronda quando questa è parte dell’opera abusiva.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato per sostenere che la portata oggettiva della tutela giurisdizionale e del giudicato si delimita in relazione alla domanda proposta.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti oggettivi della domanda già decisa; nel caso concreto la precedente decisione era idonea a precludere un nuovo risarcimento per il medesimo fatto sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia travalicato tali limiti nell’interpretare la domanda e nel ritenere coperto il profilo della gronda.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato, ma la Corte ha escluso l’errore interpretativo denunciato.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Censurato nel terzo motivo per l’interpretazione del giudicato esterno; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    Richiamato nella fase di primo grado dall’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, poi superata mediante integrazione della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge invocata nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la nullità della sentenza nel ricorso incidentale, ritenuta infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato copre non solo il fatto storicamente dedotto ma anche le conseguenze giuridiche che risultano incluse, per sostanza, nella medesima pretesa già decisa; non è consentita una duplicazione del risarcimento mediante frazionamento artificioso di componenti inscindibili dell’opera o del danno.
  • Le gronde e gli sporti edilizi, quando siano parte integrante della costruzione, non possono essere trattati come beni o opere autonome ai fini della pretesa risarcitoria o della disciplina delle distanze, se la loro rilevanza è già stata assorbita nella decisione che ha ordinato la demolizione dell’opera abusiva.
  • Nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice di merito deve privilegiare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo dall’atto nel suo complesso, dalle allegazioni e dalle precisazioni svolte nel processo, senza fermarsi al solo tenore letterale delle espressioni usate dalle parti.
  • L’accertamento del contenuto della domanda e della sua effettiva estensione è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o per motivazione giuridicamente viziata.
  • Quando il pregiudizio da ritardata demolizione di un’opera abusiva si prolunga nel tempo, il danno può essere liquidato fino al momento della completa rimozione dell’opera stessa, se il nesso tra ritardo e pregiudizio risulta accertato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniGiudicato
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.