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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21764/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contenzioso sul mancato versamento dei contributi previdenziali per il periodo 1/1/2001 - 31/12/2006 relativi ai dipendenti Renato Cytron Muni e Claudio Perolino. La questione principale era se l'attività svolta dai due dipendenti fosse da qualificare come giornalistica (obbligo di iscrizione e contribuzione all'INPGI) oppure come attività di mera comunicazione/marketing soggetta alla contribuzione INPDAP/INPS in quanto dipendenti pubblici e inquadrati nel contratto di comparto.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso dell'Azienda USL di Pescara confermando la decisione della Corte d'appello che aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'INPGI. La Corte ha ritenuto che l'attività svolta dai due addetti all'ufficio stampa avesse carattere giornalistico (ricerca, elaborazione e mediazione dell'informazione) e che, pertanto, i contributi dovuti dovevano essere versati all'INPGI. Sono stati inoltre confermati interessi e sanzioni: i pagamenti effettuati all'INPDAP/INPS non liberano il datore di lavoro dall'obbligo nei confronti dell'INPGI e la difesa basata sull'art. 1189 c.c. (apparenza/ buona fede) non è stata ritenuta efficace alla luce dei chiarimenti amministrativi e della normativa.

Norme richiamate

  • Legge n. 150/2000

    Stabilisce l'istituzione degli uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni e richiede che il personale degli uffici stampa sia iscritto all'albo nazionale dei giornalisti; il legislatore ha previsto una speciale area di contrattazione per i profili professionali degli addetti.

  • Legge n. 1564/1951 (legge Rubinacci)

    Attribuisce all'INPGI la gestione in regime di sostitutività delle forme previdenziali obbligatorie per i giornalisti iscritti; impone l'obbligo contributivo dei datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore.

  • Legge n. 388/2000

    Estende l'ambito di gestione INPGI anche ai giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e conferma il regime sostitutivo dell'INPGI.

  • D.Lgs. n. 503/1992

    Prevede l'obbligo di iscrizione all'INPGI per i dipendenti giornalisti professionisti o praticanti il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale giornalistico; la Corte interpreta la norma unitamente al quadro sistematico, ritenendo però l'obbligo contributivo fondato anche sullo svolgimento effettivo di attività giornalistica.

  • D.Lgs. n. 165/2001

    art. 40, comma 2 (richiamato)

    Regola la contrattazione nel pubblico impiego e la possibilità di sezioni contrattuali per specifiche professionalità; la mancata attuazione dell'area speciale di contrattazione non impedisce però l'applicazione della disciplina previdenziale sostitutiva per i giornalisti che svolgono attività giornalistica.

  • Codice Civile

    Richiamato dalla ricorrente come possibile causa liberatoria (pagamento apparentemente al soggetto competente), ma la Corte ha ritenuto inapplicabile la norma per mancanza del presupposto di buona fede e perché esisteva chiarezza normativa e amministrativa sulla competenza dell'INPGI.

  • Parere del Ministero del Lavoro

    nota 24 settembre 2003 (n. 80907)

    Ha chiarito che dall'1/1/2001 i giornalisti assunti dalle pubbliche amministrazioni e che svolgono attività giornalistica devono essere iscritti all'INPGI indipendentemente dal contratto collettivo applicato: elemento rilevante per escludere la buona fede del datore di lavoro che versò ad altro ente.

Massime di principio

  • Se un lavoratore è iscritto all'albo dei giornalisti e svolge effettivamente attività giornalistica (ricerca, elaborazione, mediazione dell'informazione), l'obbligo previdenziale ricade sull'INPGI indipendentemente dalla natura del datore di lavoro (pubblico o privato) e dal contratto collettivo applicato.
  • La subordinazione gerarchica propria del rapporto di lavoro non esclude, di per sé, la natura giornalistica della prestazione.
  • I pagamenti effettuati dall'ente pubblico all'INPDAP/INPS non liberano dall'obbligo verso l'INPGI quando ricorra l'effettiva attività giornalistica e vi siano chiari riferimenti normativi o amministrativi che indicano la competenza dell'INPGI.
  • La difesa basata sull'art. 1189 c.c. (buona fede/apparenza) è difficile da sostenere se esistono pareri ministeriali o prassi consolidate che chiariscono la corretta destinazione contributiva.
  • Per i datori di lavoro pubblici è essenziale verificare i titoli (iscrizione all'Albo) e le effettive mansioni svolte dagli addetti all'ufficio stampa: in caso di attività giornalistica, devono procedere all'iscrizione/versamento all'INPGI per evitare responsabilità, interessi e sanzioni.

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