Cassazione Penale, Ordinanza n. 31608/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa verifica del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della verifica periodica. La difesa ha anche depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il giudice di merito aveva implicitamente escluso i presupposti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, richiesti congiuntamente dall'art. 131-bis c.p. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il ricorso si limitava a reiterare censure già prospettate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, difettando così la funzione tipica dell'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza, in relazione alla quale è stata confermata la condanna di merito.
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la loro esclusione anche implicita da parte del giudice di merito impedisce l'applicazione dell'istituto.
i criteri delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo servono a valutare la particolare tenuità dell'offesa.
l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata del provvedimento impugnato.
la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non sorretta da ragioni di esonero.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; se il giudice di merito ha escluso tali presupposti, anche implicitamente ma con adeguata valutazione degli indici rilevanti, la censura non può essere utilmente riproposta in cassazione senza specifico confronto con la motivazione.
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione.
- La mera allegazione di vizi di motivazione o di violazioni di legge, se non accompagnata dall'indicazione puntuale delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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