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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13808/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di una lavoratrice che chiedeva differenze retributive per il periodo 1/1/1989-30/9/2006, sostenendo di avere svolto in concreto mansioni di cuoca e, all'occorrenza, cameriera di sala e ai piani in una struttura ricettiva gestita dalla congregazione, con orario a tempo pieno, mentre l'assunzione formale era a tempo parziale come addetta ai servizi domestici. Il Tribunale aveva riconosciuto in parte le domande, applicando come parametro il IV livello del CCNL Turismo; la Corte d'appello aveva confermato in larga misura la decisione, rideterminando la somma dovuta. L'ente religioso ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando: omesso esame del fatto decisivo della presunta stagionalità esclusivamente estiva dell'attività svolta; omessa pronuncia sul motivo di appello subordinato, con richiesta di limitare la liquidazione alla retribuzione equa per i soli mesi estivi giugno-settembre; violazione degli artt. 2070 e 2099 c.c., sostenendo che il CCNL Turismo non potesse essere applicato all'intero rapporto e che dovesse invece applicarsi il contratto del lavoro domestico, o comunque una sua applicazione limitata al periodo estivo. La lavoratrice resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse in parte sovrapposto e non coerente tra deduzioni ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; ha escluso il vizio motivazionale perché ricorreva la doppia conforme, con conseguente limitazione del sindacato di legittimità; ha osservato che i giudici di merito avevano accertato lo svolgimento di un'attività imprenditoriale turistico-ricettiva per tutto l'anno, con variazioni quantitative dell'impegno nei diversi mesi ma non con mutamento della natura dell'attività. Ha quindi affermato che la censura sulla prevalenza o concorrenza tra contratti collettivi avrebbe richiesto una nuova valutazione dei fatti, preclusa in cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice d'appello aveva motivato adeguatamente sul punto della inadeguatezza del CCNL domestico rispetto alle mansioni concretamente svolte e al contesto organizzato della struttura. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che il ricorso cumulava profili eterogenei di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto, in modo non consentito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex n. 5 è fortemente limitato.

  • art. 2070 c.c.

    La dedotta questione sulla prevalenza o applicazione concorrente di contratti collettivi richiederebbe una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 2099 c.c.

    Il parametro retributivo equo va individuato in relazione alle mansioni e alla concreta attività svolta; nel caso concreto la Corte ha ritenuto coerente il richiamo al CCNL del settore turistico-ricettivo.

  • art. 36 Cost.

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto inadeguato il parametro del lavoro domestico rispetto alla retribuzione proporzionata e sufficiente per mansioni svolte in una struttura ricettiva organizzata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stato richiamato il regime della doppia conforme, con limitazione del ricorso per cassazione ai soli motivi consentiti quando la decisione di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il controllo della motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, non potendo la Corte rivalutare il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito sovrapporre, nel medesimo motivo, censure eterogenee e incompatibili di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto, demandando al giudice di legittimità la selezione e qualificazione delle doglianze.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, opera la doppia conforme e il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dalla legge.
  • La scelta del parametro collettivo utile alla determinazione della retribuzione equa dipende dalla concreta attività svolta e dalle mansioni effettive, non dalla mera qualificazione formale del rapporto.
  • La contestazione in cassazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito è inammissibile se mira solo a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • L'eventuale questione sulla prevalenza o concorrente applicazione di contratti collettivi, se presuppone un diverso accertamento dei fatti, non può essere risolta in sede di legittimità.
  • Il controllo sulla motivazione della sentenza è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale, senza possibilità di una nuova valutazione del merito da parte della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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