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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35117/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 dicembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver provocato un incidente stradale. Per il fatto commesso a Borgo Veneto il 1° settembre 2022 erano stati inflitti sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda. Con tre motivi ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione: in primo luogo, quanto all’accertamento mediante etilometro e alla funzionalità e regolarità dell’apparecchio; in secondo luogo, quanto alla sussistenza del nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e l’incidente; in terzo luogo, quanto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi riproponevano le doglianze già formulate in appello e respinte, senza un confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente: l’accertamento etilometrico era corredato dall’indicazione degli estremi identificativi e delle verifiche dell’apparecchio, senza che la difesa avesse specificamente allegato vizi di funzionamento o irregolarità; le due misurazioni, effettuate circa un’ora dopo il sinistro, e la consapevolezza dell’assunzione di psicofarmaci erano state valorizzate in relazione alle condizioni di guida e all’incidente; il diniego dell’art. 131-bis c.p. era stato giustificato considerando l’elevato tasso alcolemico e il rischio per la circolazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità; l’importo della sanzione non è leggibile nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    l'onere a carico. del pubblico ministero di fornire la provà dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza

    Nel giudizio per guida in stato di ebbrezza, l’onere del pubblico ministero di provare omologazione e verifiche periodiche dell’etilometro sorge quando l’imputato abbia specificamente allegato una contestazione sul buon funzionamento; la mera richiesta di conoscere i dati tecnici non basta.

  • art. 131-bis c.p.

    il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo

    La particolare tenuità va valutata considerando congiuntamente le caratteristiche concrete del fatto, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo

    I criteri dell’art. 133, comma 1, c.p. concorrono alla valutazione complessiva della tenuità, attraverso l’esame delle modalità della condotta, della colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non colpevolmente determinata, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limita a riproporre motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Nell’accertamento della guida in stato di ebbrezza, l’onere del pubblico ministero di provare l’omologazione dell’etilometro e le verifiche periodiche sorge se l’imputato allega specificamente elementi che mettano in dubbio il buon funzionamento dell’apparecchio; non è sufficiente chiedere di conoscere i dati di omologazione e revisione.
  • L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; spetta alla difesa fornire elementi contrari, dimostrando vizi o errori della strumentazione, irregolarità nell’omologazione o mancanza o inattualità dei controlli prescritti.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità del caso concreto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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