Cassazione Penale, Sentenza n. 28322/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In sede esecutiva la Corte di appello di Bari aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze irrevocabili, rideterminando la pena complessiva in anni 24 e mesi 6 di reclusione. Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per errata individuazione della pena più grave ai fini del cumulo giuridico: il giudice dell'esecuzione aveva preso a base la pena di anni 20 inflitta per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. nella misura originaria antecedente alla riduzione per il rito abbreviato, mentre avrebbe dovuto considerare la pena concretamente inflitta, cioè quella finale dopo la riduzione, risultando così più grave il tentato omicidio definito con sentenza del 2010. Con un secondo motivo, il ricorrente ha denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione anche tra il tentato omicidio del 2006 e il reato associativo, sostenendo che la motivazione non dimostrava una previa programmazione del delitto-fine sin dall'ingresso nel sodalizio, limitandosi a richiamare un contesto di conflitto criminale e di fatti maturati in epoca prossima agli agguati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la motivazione dell'ordinanza non dava conto in modo adeguato della sussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato associativo mafioso e il tentato omicidio del 2006, non essendo sufficiente il generico richiamo a un contesto di conflitto territoriale o a fatti maturati in epoca prossima agli eventi. Ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame sulla continuazione e, solo se questa verrà confermata, per la rideterminazione della pena secondo il criterio dell'art. 187 disp. att. c.p.p., che impone di assumere come reato più grave quello per il quale è stata concretamente inflitta la pena finale più elevata, anche se il giudizio è stato celebrato con rito abbreviato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
individua il vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
individua il vizio di motivazione dedotto nel secondo motivo di ricorso
disciplina la continuazione e richiede l'unicità del disegno criminoso
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento esecutivo
criterio vincolante per individuare la pena più grave sulla base della pena concretamente inflitta, non di quella astrattamente determinata prima della riduzione per il rito
reato associativo mafioso assunto come uno dei reati oggetto del giudizio esecutivo
norma richiamata in tema di applicazione della disciplina della continuazione in executivis
richiamato dalla Corte nel riferimento alla disciplina dell'incompatibilità del giudice del rinvio
art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato dalla Corte nel riferimento alla disciplina dell'annullamento con rinvio
Corte Cost. n. 183/2013
richiamata per affermare l'incompatibilità del giudice che abbia già deciso sulla richiesta di continuazione in sede esecutiva nel successivo giudizio di rinvio
Massime di principio
- L'unicità del disegno criminoso richiede la prova, anche solo indiziaria, di una previa programmazione di più condotte illecite già concepite e volute, e non può essere desunta dalla sola inclinazione abituale a delinquere o dalla mera contiguità tra fatti criminosi.
- La continuazione è configurabile tra il reato associativo mafioso e i reati-fine solo se questi ultimi risultino programmati al momento dell'ingresso del soggetto nell'associazione o comunque siano stati contemplati, anche solo per grandi linee, nella preventiva rappresentazione criminosa.
- Non è sufficiente, per riconoscere la continuazione, un generico riferimento a contesti di conflitto criminale, agguati o fatti sopravvenuti: occorre una motivazione che colleghi specificamente ciascun reato alla originaria programmazione unitaria.
- Nel computo della pena ex art. 81 c.p., il giudice dell'esecuzione deve individuare come reato più grave quello per il quale è stata inflitta in concreto la pena finale più elevata, anche se il procedimento si è svolto con rito abbreviato e anche se la pena originaria prima della riduzione sarebbe stata superiore.
- Quando l'ordinanza esecutiva è annullata per difetto di motivazione o errore nel criterio di comparazione delle pene, il giudice del rinvio deve riesaminare prima la sussistenza della continuazione e, solo in caso positivo, rideterminare il trattamento sanzionatorio secondo il criterio legale vincolante.
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