Cassazione Civile, Ordinanza n. 01304/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo di iscrizione alla gestione separata e il correlato obbligo contributivo per l’anno 2010 di un avvocato iscritto all’albo. I giudici di merito avevano escluso l’obbligo, ritenendo che il reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno, pari a euro 3.280,00, fosse inferiore alla soglia di euro 5.000,00 prevista dal d.l. n. 269/2003, e dunque indice sufficiente della natura occasionale dell’attività. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, dell’art. 53 d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 e dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la soglia dei 5.000 euro non rende di per sé occasionale l’attività del professionista iscritto ad albo e che, per il professionista, rileva l’abitualità dell’esercizio, da dimostrare sulla base di elementi concreti; il reddito inferiore alla soglia può semmai costituire un indizio, ma non è decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto errata la sentenza d’appello perché aveva attribuito rilievo esclusivo al mancato superamento della soglia di euro 5.000,00, trattandolo come elemento automaticamente ostativo all’obbligo contributivo. Secondo la Corte, invece, tale dato non esclude ex se l’abitualità dell’attività professionale: nei casi in cui occorre accertare l’abitualità dell’esercizio della professione, il giudice deve valutare complessivamente gli elementi di fatto disponibili e l’INPS deve provare il requisito dell’abitualità; la percezione di un reddito inferiore alla soglia può rilevare solo come indizio contrario, non come criterio decisivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
norma richiamata per individuare l’obbligo di iscrizione alla gestione separata e il relativo ambito soggettivo.
art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato nel quadro normativo della contribuzione alla gestione separata.
richiamato quale disposizione fiscale rilevante per la qualificazione del reddito da lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980
richiamati nel quadro della disciplina previdenziale forense.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la Corte lo interpreta nel senso che la soglia di euro 5.000,00 non è di per sé decisiva per qualificare come occasionale l’attività del professionista iscritto ad albo; essa opera, piuttosto, come presupposto per l’iscrizione anche del lavoro autonomo occasionale quando sia superata.
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
richiamato per la definizione di lavoratore autonomo occasionale e il collegamento con la soglia reddituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a base della censura per violazione di legge.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dipende dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- Il superamento della soglia di euro 5.000,00 può essere decisivo per attrarre alla gestione separata anche un’attività autonomamente occasionale, ma il mancato superamento di tale soglia non esclude automaticamente la natura abituale dell’attività professionale.
- Quando l’accertamento riguarda l’abitualità dell’esercizio professionale, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi indiziari disponibili; il reddito inferiore alla soglia è solo un indizio, non una presunzione assoluta.
- L’onere di provare l’abitualità dell’attività professionale, ai fini dell’obbligo contributivo, grava sull’ente previdenziale che agisce in giudizio.
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