Cassazione Civile, Ordinanza n. 01290/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto dalla cassa di previdenza sulle rate della pensione di vecchiaia, con condanna alla restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione quinquennale. In Cassazione il pensionato ha dedotto, con ricorso principale, che la Corte d'appello avrebbe errato nell'applicare la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. invece della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., sostenendo che l'azione di restituzione di trattenute indebite su prestazioni previdenziali non liquidate non è soggetta al termine breve. La cassa, con ricorso incidentale, ha contestato la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà, richiamando la normativa che consente agli enti privatizzati di adottare misure per assicurare l'equilibrio finanziario e sostenendo la legittimità delle proprie delibere regolamentari e della trattenuta applicata anche per il biennio 2012-2013.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della cassa, affermando che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge e non può essere giustificato da delibere o regolamenti della cassa. Ha invece accolto il ricorso principale del pensionato, precisando che l'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute sui ratei di pensione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale, poiché si tratta di un credito non liquido ed esigibile nei termini richiesti dalla disciplina della prescrizione breve. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione della prescrizione uniformandosi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
non si applica all'azione di restituzione di trattenute indebite su prestazioni previdenziali non liquidate, perché presuppone ratei liquidi ed esigibili o non riscossi
art. 2946 c.c.
si applica come termine ordinario decennale all'azione di rimborso delle somme indebitamente trattenute
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà, in quanto prestazione patrimoniale imposta, può essere introdotto solo dalla legge e non da atti regolamentari dell'ente
artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994
richiamati dalla cassa a fondamento della propria autonomia gestionale, ma non idonei a legittimare il prelievo in assenza di copertura legislativa
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
richiamato dalla cassa nel quadro della disciplina di equilibrio finanziario degli enti privatizzati
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
richiamato dalla cassa nel quadro della disciplina di equilibrio finanziario degli enti privatizzati
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento
il contributo opera solo se, entro il termine previsto, la cassa non adotta misure di equilibrio o se le delibere ricevono parere negativo; non è estensibile ai casi in cui l'ente abbia adottato atti poi ritenuti illegittimi
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla cassa nel ricorso incidentale, senza che la Corte ne ravvisi decisività
art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
la prescrizione quinquennale riguarda le rate di pensione non riscosse, non le somme indebitamente trattenute e non ancora poste a disposizione del creditore
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
non è applicabile al caso, perché riguarda l'ambito delle prestazioni INPS e le ipotesi di riliquidazione della pensione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in conseguenza del rigetto del ricorso incidentale
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre con atti regolamentari o delibere un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, quando il prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- La previsione legislativa di un contributo di solidarietà temporaneo e condizionato non è applicabile quando l'ente abbia in concreto adottato misure di riequilibrio poi solo successivamente dichiarate illegittime: il presupposto normativo è l'inerzia dell'ente, non l'invalidità ex post dell'intervento.
- L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute sui ratei pensionistici non ha natura periodica e si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente da ciascun pagamento indebito, perché il credito non è liquido ed esigibile nei termini della prescrizione breve.
- La prescrizione quinquennale prevista per alcune rate di pensione opera per le prestazioni non riscosse e già poste a disposizione dell'avente diritto, non per somme sottratte mediante un prelievo patrimoniale illegittimo.
- Quando la trattenuta illegittima è autonoma rispetto al meccanismo di determinazione della pensione, la controversia va qualificata come azione restitutoria per indebito e non come riliquidazione del trattamento pensionistico.
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