Cassazione Civile, Ordinanza n. 01300/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi dovuti alla gestione separata relativi all’anno 2007, opposto dal contribuente e ritenuto prescritto dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Roma. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2, commi 6 e ss., L. n. 335/1995 e all’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011. Secondo l’Istituto, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrerebbe un comportamento doloso di occultamento del debito idoneo a sospendere la prescrizione, perché quel quadro sarebbe l’unico strumento che consente all’INPS di verificare l’esistenza del reddito da lavoro autonomo. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto che la prescrizione quinquennale decorresse dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi, fissato al 18.6.2008, e che la sola omissione del quadro RR non bastasse a integrare il dolo richiesto dall’art. 2941, n. 8, c.c., trattandosi nella specie di omissione colposa dovuta a incertezze interpretative. L’avviso bonario, primo atto interruttivo, era stato ricevuto il 3.7.2013, quando il termine era già spirato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sul punto decisivo della decorrenza e della sospensione della prescrizione: il termine quinquennale decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; non sussiste un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e doloso occultamento del debito; l’accertamento dell’eventuale occultamento doloso è giudizio di merito censurabile, al più, nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., non dedotto dall’INPS. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna condanna alle spese, poiché il resistente è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè alla scadenza del termine di pagamento dei contributi.
art. 2941, n. 8, c.c.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un effettivo elemento doloso; la sola omessa compilazione del quadro RR non lo integra automaticamente.
art. 2, commi 6 e ss., L. n. 335/1995
Norma richiamata per la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato insieme alla disciplina previdenziale per sostenere la tesi dell’INPS sul credito contributivo e sulla sua esigibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata proposta una censura per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto sul dolo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’eventuale accertamento dell’occultamento doloso è censurabile nei limiti del vizio motivazionale; tale vizio non è stato però dedotto nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del debitore.
- L’omessa compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi rilevante ai fini previdenziali non comporta, di per sé, un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.
- Per configurare la sospensione della prescrizione per doloso occultamento è necessario accertare in concreto un comportamento fraudolento o intenzionale del debitore; tale accertamento appartiene al giudice di merito.
- La mera prospettazione di una presunzione di occultamento fondata sull’omissione dichiarativa non è sufficiente a superare un accertamento di merito negativo sul dolo.
- Quando l’atto interruttivo interviene dopo la maturazione del termine quinquennale, il credito contributivo deve considerarsi prescritto.
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