Cassazione Civile, Ordinanza n. 01334/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice per il pagamento di una somma a titolo di cassa integrazione guadagni relativa a due mensilità. L'INPS proponeva opposizione deducendo di aver già corrisposto la sorte capitale prima della notifica del decreto; il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava l'Istituto al pagamento dei soli accessori, ponendo però le spese a carico dell'opposta. In appello la decisione veniva riformata sulle spese: la Corte territoriale le poneva a carico dell'INPS nel primo grado, ma compensava quelle del gravame in ragione dell'esito complessivo della lite. La parte privata ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omessa valutazione di un fatto decisivo, sostenendo che la compensazione fosse immotivata perché priva dell'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, pur con formula sintetica, la Corte d'appello aveva motivato la compensazione delle spese del grado di appello valorizzando la peculiarità della fattispecie: la sorte capitale era stata integralmente pagata dall'INPS prima della notifica del decreto ingiuntivo, sicché la prosecuzione del giudizio da parte della creditrice per ottenere anche le spese e gli accessori rendeva non irragionevole la compensazione in appello. La Corte ha richiamato il principio di causalità e la possibilità di ravvisare gravi ed eccezionali ragioni anche in presenza di una lite caratterizzata da difesa processuale sproporzionata rispetto all'entità della pretesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare la violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese processuali
norma invocata per lamentare l'omessa valutazione di una circostanza decisiva
richiamato quale parametro per la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato quale parametro per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni
richiamati nel motivo di ricorso come norme sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio, senza incidenza decisiva sull'esito
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali può essere legittimamente disposta quando la peculiarità concreta della lite e il suo esito complessivo rendano non applicabile in modo rigido la regola della soccombenza.
- Ai fini dell'art. 92 c.p.c., le gravi ed eccezionali ragioni possono essere desunte anche da una motivazione sintetica, purché sia ricostruibile il percorso logico che valorizza la singolarità della fattispecie.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la regolazione delle spese deve tener conto del principio di causalità, specie quando il pagamento della sorte capitale sia intervenuto prima della notifica del ricorso monitorio ma permangano accessori o ulteriori pretese.
- La prosecuzione della lite nonostante l'avvenuto soddisfacimento della parte essenziale del credito può integrare una situazione di sproporzione dell'attività processuale rispetto all'entità residua della pretesa, idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- La parte che contesta la compensazione delle spese deve dimostrare che la motivazione del giudice di merito non consenta di ricondurre la decisione ad una delle ipotesi consentite dall'art. 92 c.p.c.
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