Cassazione Civile, Ordinanza n. 06660/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società telecom)
La controversia
Un privato ha convenuto in giudizio due società di telecomunicazioni deducendo l'installazione abusiva, su un terreno di sua proprietà, di una stazione radio base che occupava in parte il suo fondo e in parte il terreno confinante. In primo grado la domanda di rimozione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi, o in subordine di pagamento di un canone per concessione/locazione del terreno, è stata rigettata. In appello la decisione è stata confermata: la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'art. 936 c.c. e non l'art. 938 c.c., ha escluso che fosse stata provata la proprietà del terreno in capo all'attore con documenti tempestivamente prodotti, ha ritenuto non dimostrato lo sconfinamento e ha conseguentemente respinto anche la domanda di pagamento dei canoni. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 936, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la proprietà dell'area fosse una condizione dell'azione e potesse essere provata anche tardivamente fino alla decisione, e che comunque la contestazione avesse riguardato l'occupazione; 2) violazione degli artt. 2729, 2697 c.c. e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove e per avere ritenuto insufficiente la documentazione e le perizie di parte a dimostrare lo sconfinamento; 3) violazione degli artt. 2729, 2697 c.c. e 61, 116 c.p.c., lamentando il mancato espletamento di una CTU necessaria per accertare confini e porzioni di terreno occupate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, pur essendo la proprietà dell'area una condizione dell'azione verificabile sino alla decisione, la prova documentale resta soggetta alle preclusioni processuali del grado di merito; poiché il titolo di proprietà era stato prodotto solo con la comparsa conclusionale, oltre il termine di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la Corte territoriale aveva correttamente considerato tardiva la produzione e non l'aveva valutata. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, perché la mancata prova della proprietà rendeva prive di immediata rilevanza le ulteriori censure sulla prova dello sconfinamento e sulla CTU. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La fattispecie è stata ricondotta all'opera realizzata da terzo sul suolo altrui e non alla disciplina dell'art. 938 c.c., perché la stazione radio base non è un "edificio" in senso tecnico.
È stata esclusa l'applicabilità della norma sull'occupazione di parte del fondo da parte di un edificio, poiché l'opera controversa non integra un edificio.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che la parte che agisce deve comunque fornire la prova dei fatti costitutivi nei limiti delle preclusioni processuali.
Richiamato dal ricorrente a sostegno di presunzioni e valutazione del materiale probatorio, ma senza superare la mancanza di prova tempestiva della proprietà e dello sconfinamento.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo corretta la valutazione di merito sulla tardività e insufficienza della prova.
Invocato in relazione alla mancata CTU; la censura è stata assorbita dopo il rigetto del primo motivo.
La produzione documentale del titolo di proprietà, avvenuta solo con la comparsa conclusionale, è stata ritenuta tardiva rispetto ai termini di preclusione istruttoria.
Richiamato nel precedente di legittimità citato dalla Corte per affermare che in cassazione non sono ammissibili attività istruttorie documentali volte a provare condizioni dell'azione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro di legittimità per violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi e per censura della motivazione sulla prova dello sconfinamento e sulla mancata CTU.
Il ricorso è stato definito nel procedimento accelerato; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.
La Corte ha applicato la condanna aggravata, ritenendo dovute le ulteriori somme sia alla controparte sia alla Cassa delle Ammende in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La prova documentale dei fatti costitutivi dell'azione, anche quando tali fatti siano verificabili fino alla decisione, resta soggetta alle preclusioni istruttorie proprie del grado di merito; il deposito tardivo può essere legittimamente ignorato dal giudice.
- Chi invoca la tutela reale o la rimozione di un'opera asseritamente abusiva deve provare tempestivamente sia il proprio titolo sul bene sia l'effettiva estensione dell'occupazione o dello sconfinamento.
- La qualificazione dell'opera ai fini dell'applicazione degli artt. 936 e 938 c.c. dipende dalle caratteristiche materiali del manufatto: non ogni impianto o installazione integra un "edificio".
- Se manca la prova di un presupposto decisivo della domanda, le ulteriori censure sulla valutazione delle prove o sulla mancata CTU possono essere dichiarate assorbite.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita nuova attività istruttoria documentale diretta a colmare carenze probatorie già consumate nei gradi di merito.
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