Cassazione Penale, Ordinanza n. 16037/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta per il reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo esclusivo il solo dato quantitativo della sostanza, trascurando gli altri indici normativi e le circostanze concrete del caso; dall'altro, ha censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La difesa ha anche depositato memoria a sostegno delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse solida, adeguata e priva di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale respinto gli argomenti difensivi sulla riqualificazione dell'illecito nell'ipotesi lieve e valorizzato, in senso ostativo, il rilevante quantitativo di droga rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, pari a quasi 1400 dosi singole di cocaina e oltre 300 dosi singole di hashish, tutte destinate allo spaccio. Anche la doglianza sulla pena è stata ritenuta non specifica, tanto più che la Corte d'appello aveva già concesso le attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva specifica e infraquinquennale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata al fatto; la Corte richiama l'ipotesi base del delitto e la distinta fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'ipotesi lieve richiede la valutazione complessiva di tutti gli indici normativi; non può essere riconosciuta quando il dato quantitativo della droga e le altre circostanze concrete depongano per una maggiore gravità.
Le circostanze attenuanti generiche risultano già riconosciute dalla Corte d'appello ed è stata effettuata la comparazione in equivalenza con la recidiva specifica e infraquinquennale.
Richiamato solo indirettamente attraverso la recidiva specifica e infraquinquennale posta in equivalenza con le attenuanti generiche.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi rilevanti; il solo dato quantitativo non è di per sé decisivo, ma può assumere rilievo ostativo quando sia di consistenza tale da escludere la minore offensività del fatto.
- Il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua, coerente e priva di manifesta illogicità sul punto decisivo.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, compresa l'eventuale concessione delle attenuanti generiche e il giudizio di comparazione con la recidiva.
- La deduzione di "altre circostanze" idonee a sostenere una riqualificazione attenuata è inammissibile se non è accompagnata da indicazioni concrete e specifiche, tali da consentire la verifica della decisività della doglianza.
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