Cassazione Civile, Ordinanza n. 21253/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata INPS per il recupero di contributi dovuti sul reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità dell'iscrizione, ma aveva accolto l'eccezione di prescrizione proposta dal professionista, ritenendo inapplicabile la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. e assumendo che il dies a quo non potesse essere quello fissato dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, poiché tale proroga riguarderebbe i soggetti assoggettati agli studi di settore e non un contribuente minimo. L'INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e alle norme su dichiarazione e riscossione dei contributi, sostenendo che per il libero professionista iscritto d'ufficio la prescrizione restava sospesa in caso di omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato nella parte preliminare relativa alla decorrenza della prescrizione: ha affermato che, quando si contesta la sospensione per occultamento doloso del debito contributivo, il giudice può e deve verificare d'ufficio la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, poiché tale profilo è logicamente preliminare. Applicando questo principio, ha stabilito che il dies a quo andava individuato nel 6 luglio 2010, in forza del D.P.C.M. 10 giugno 2010 che aveva differito il termine di versamento al 6 luglio 2010; di conseguenza, l'atto interruttivo ricevuto il 3 luglio 2015 risultava tempestivo. Ha inoltre chiarito che della proroga beneficiano tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dalla loro concreta adesione al regime fiscale derivante dagli studi medesimi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo preliminare del dies a quo della prescrizione, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per gli ulteriori accertamenti di fatto, la decisione sulla prescrizione alla luce del corretto termine iniziale e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il credito contributivo sulla base di un dies a quo erroneamente individuato. Ha affermato che il termine iniziale della prescrizione doveva essere fissato al 6 luglio 2010, in applicazione del D.P.C.M. 10 giugno 2010, e che la relativa proroga si applica a tutti i contribuenti che svolgono attività economiche rientranti negli studi di settore, non solo a chi sia concretamente soggetto agli stessi per il regime fiscale prescelto. Restano assorbiti gli ulteriori profili del motivo. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, e il giudice può verificare d'ufficio la corretta individuazione del dies a quo quando ciò sia preliminare rispetto alla questione di sospensione dedotta.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo è dedotta come possibile causa impeditiva; tuttavia la Corte precisa che prima va stabilito il corretto termine iniziale della prescrizione.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Richiamato come base normativa della Gestione separata e dell'obbligo contributivo del professionista.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato nel quadro della disciplina dell'obbligo contributivo e dei relativi adempimenti del libero professionista.
Richiamato tra le norme che disciplinano gli adempimenti connessi alla dichiarazione e alla riscossione dei contributi.
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997
Richiamato come norma di riferimento sugli adempimenti dichiarativi che incidono sulla individuazione del credito contributivo.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997
È la base normativa del D.P.C.M. di proroga del termine di versamento; la Corte valorizza il differimento del saldo imposte al 6 luglio 2010.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito al 6 luglio 2010 il termine per il versamento del saldo delle imposte; la proroga opera in favore di tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso investe la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo, il giudice deve verificare d'ufficio, se dagli atti risulta, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, perché tale accertamento è logicamente preliminare rispetto alla causa di sospensione dedotta.
- La proroga del termine di versamento prevista da un D.P.C.M. adottato in materia di studi di settore si applica a tutti i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali gli studi sono stati elaborati, senza che rilevi la concreta adesione del singolo al regime fiscale collegato agli studi di settore.
- Ai fini del computo della prescrizione dei contributi, il dies a quo va individuato tenendo conto anche dei termini di versamento prorogati dalla disciplina fiscale applicabile al rapporto, con la conseguenza che un atto interruttivo è tempestivo se notificato entro il termine quinquennale decorrente da tale data correttamente individuata.
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