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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37938/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in relazione alla violazione dell'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 (inosservanza dell'ordinanza sindacale del 8/10/2008 di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi). La Corte d'appello aveva ritenuto cessata la permanenza della condotta illecita al 30/05/2011 (sospensione dei lavori disposta dal Comune), con conseguente prescrizione. La ricorrente ha dedotto che la contestazione era formulata in forma "aperta" (il decreto di citazione indica "accertato in Campagna nell'agosto 2009 e tutt'ora in corso") e che gli obbligati non hanno mai ottemperato all'ordine; inoltre la sospensione dei lavori era dovuta a carenze dell'impresa incaricata e alla mancanza di un idoneo piano di rimozione, circostanze imputabili agli imputati, per cui la permanenza del reato proseguiva ben oltre il 2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che la contestazione era in forma "aperta" (espressa con la locuzione "tutt'ora in corso") e, quindi, la permanenza del reato doveva essere valutata fino alla data della sentenza di primo grado (22/11/2022) salvo prova contraria di cessazione anteriore. Ne è conseguito che la Corte d'appello ha errato nel fissare la cessazione al 30/05/2011 e nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per nuovo esame sulla sussistenza del diritto al risarcimento richiesto dalla ricorrente; il giudice civile provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 255, comma 3

    Sanziona la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di cui all'art. 192, comma 3; la Corte conferma la natura permanente del reato la cui consumazione si prolunga fino all'ottemperanza all'ordine ricevuto.

  • d.lgs. 152/2006, art. 192, comma 3

    Attribuisce al Sindaco il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti ai responsabili e agli obbligati in solido (proprietari e titolari di diritti). La Cassazione richiama l'obbligo solidale e la responsabilità anche per gli obbligati che non abbiano efficacemente impugnato l'ordinanza o dimostrato elementi che ne giustifichino la disapplicazione.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; con tali lettere la ricorrente ha dedotto errata applicazione di norme e vizio di motivazione/travisamento della prova.

  • cod. proc. pen., art. 516

    Richiamato per spiegare che, nel caso di contestazione "chiusa", per estendere la contestazione oltre la data indicata occorre una contestazione suppletiva del P.M.; mentre nella contestazione "aperta" non è necessaria tale integrazione.

Massime di principio

  • Il reato di mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti ha natura permanente: la sua consumazione dura fino all'ottemperanza all'ordine e la prescrizione si calcola sulla base della durata effettiva della permanenza, salvo prova documentata di cessazione.
  • Se il decreto di citazione indica la fattispecie in forma "aperta" (es. "tutt'ora in corso", "ad oggi"), la durata della contestazione si estende ai comportamenti posti in essere fino alla sentenza di primo grado e non occorre una nuova contestazione per fatti successivi.
  • Se la contestazione è "chiusa" (con data di cessazione espressamente indicata), il P.M. può contestare ulteriori protrusioni della condotta solo mediante nuova contestazione ex art. 516 c.p.p.; diversamente la valutazione è limitata al periodo indicato.
  • La sospensione dell'esecuzione dei lavori causata da inadeguatezza dell'impresa incaricata o dalla mancanza di un piano di rimozione non sottrae, di per sé, gli obbligati in solido dall'obbligo impostogli dall'ordinanza: gli obbligati devono eliminare gli ostacoli imputabili a loro o all'impresa di fiducia per adempiere all'ordine.
  • In assenza di prova documentale della cessazione anteriore della permanenza, i giudici devono assumere come termine ultimo della consumazione la data della sentenza di primo grado quando la contestazione sia stata formulata in maniera "aperta".
  • Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente agli effetti civili, il giudice civile viene rimesso in termini per valutare il diritto al risarcimento e per liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

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